Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 26 Gen 2026

Importante sentenza (n. 213 del 23 settembre 2016) della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

I giudici della Consulta, hanno innanzitutto evidenziato che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione è di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito».

I soggetti tutelati, infatti, sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione», secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della citata legge 104.

Il permesso mensile retribuito è pertanto in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.

La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Se questa è la ratio legis della norma in esame, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

Ad essere violato, infine, è anche l’art. 3 Cost., non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del soggetto portatore di handicap grave.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

La genetica a paravento del razzismo va cancellata dal mondo

Nello sterminio che Israele sta compiendo ai danni dei Palestinesi, per armi, per fame e per...
empty alt

Marie Stevens, la genetista che scoprì i cromosomi sessuali

A Nettie Marie Stevens dobbiamo una delle scoperte fondamentali della genetica moderna:...
empty alt

Sinergia tra UniPi e Consorzio Biorepack per smascherare le bioplastiche illegali

Fornire uno strumento affidabile per individuare e quantificare il materiale non biodegradabile...
empty alt

Tumori collo dell’utero: diagnosi precoce con la spettroscopia Raman

Uno studio pilota multidisciplinare coordinato dalla Sapienza ha sperimentato una tecnica...
empty alt

Quant’è dura la vita dei previsori professionisti

E’ diventata davvero difficile la vita dei previsori professionisti. Ci mettono settimane a...
empty alt

L'insostenibilità sociale crescente del sistema previdenziale attuale

Il 25 agosto 2022, un mese prima delle elezioni politiche, in un comizio a Capitello, frazione del...
Back To Top