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Domenica, 15 Mar 2026

Ennesima soccombenza del Miur, causata, in poche parole, dall’errata composizione della commissione di concorso. Ma andiamo con ordine. A dar torto al Ministero è stato questa volta il Tar Lazio, sez. III, con sentenza n.6186 del 24 maggio 2017, che ha accolto il ricorso di una candidata all’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/e4-psicologia clinica e dinamica.

In disparte gli altri motivi, il giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto che meritasse adesione il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che i componenti della commissione risultavano appartenere soltanto al settore M-PSI/08 psicologia clinica e non al settore M-PSI/07 della psicologia dinamica.

Ed invero, la disciplina vigente prevedeva che la commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare (SSD), ricompreso nel settore concorsuale interessato. Ciò che, sottolinea il giudice amministrativo, non è avvenuto nel caso di specie, in cui nessuno dei docenti apparteneva al SSD di riferimento del ricorrente, ossia “psicologia dinamica”, onde sarebbe stato necessario, come peraltro avvenuto per altri candidati, che la commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore, tanto più che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente al predetto settore.

Al riguardo, il Tar ha precisato che sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente (mentre oggi lo è diventato ex lege 114/2014), esso si rivelava del tutto necessario nella fattispecie in esame, considerato che la commissione era priva di un docente esperto nel richiamato settore M-PSI/07 “psicologia dinamica”. L’assenza nella commissione dell’esperto in questione ha così influito in modo determinante sul giudizio dell’organo, considerato peraltro che la candidata aveva superato due delle tre mediane e aveva prodotto 18 pubblicazioni per la valutazione, dichiarandone altre 70 come coerenti con il settore concorsuale.

Per il Tar, il carattere assorbente di tale motivo consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’Asn alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 11/E4-psicologia clinica e dinamica e delle valutazioni operate dalla commissione per l’Asn in questione.

In definitiva, tutto da rifare, in quanto la posizione dell’interessata dovrà essere riesaminata da una nuova commissione, in diversa composizione, integrata dall’esperto del settore di afferenza della ricorrente.

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