Le Sezioni unite civili della Cassazione con sentenza n. 14429/17, pubblicata il 9 giugno 2017, hanno stabilito che deve escludersi che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in caso di ritardato pagamento sugli emolumenti dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in servizio e in quiescenza, operato al netto e non al lordo del prelievo fiscale, possa configurare una ipotesi di eccesso di delega imputabile all’autorità amministrativa demandata dal legislatore a disciplinare un tale meccanismo di computo.
Per i giudici della Suprema Corte, infatti, devesi osservare che il maggior sacrificio per i pubblici dipendenti - rispetto ai lavoratori privati in conseguenza di un calcolo degli accessori di legge al netto delle ritenute di legge - non può ritenersi causa di trattamento discriminatorio, in quanto la ragionevolezza della normativa di riferimento risulta giustificata dalle superiori esigenze di finanza pubblica e permanendo, comunque, un regime di tutela differenziata per i crediti dei dipendenti pubblici rispetto a tutti gli altri crediti ordinari.