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Martedì, 17 Feb 2026

Oltre al danno, la beffa per un docente che, in occasione di una festicciola in classe organizzata dagli studenti di un liceo classico, nell’approssimarsi degli esami di maturità, veniva colpito nell’occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da uno dei festeggianti.

Infatti, la richiesta di risarcimento per infortunio sul lavoro ex art. 2087 del codice civile presentata dal docente nei confronti del Miur e della Compagnia di assicurazioni, sfociata in contenzioso, è arrivata addirittura in Cassazione.

Con sentenza n. 749 del 15 gennaio 2018, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’insegnante, così confermando il verdetto emesso dalla Corte di appello.

Il Collegio giudicante, ha ribadito che il citato art. 2087 «non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate», per cui «la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità …».

Ne consegue che, non essendo stata, nel caso di specie, provata l’insufficienza delle misure di protezione adottate dal datore di lavoro, «la mera verificazione del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo».

Come detto in apertura, il ricorso del docente è stato rigettato, con l’aggravante che dovrà pagare 4200 euro di spese legali, con l’aggiunta del 15% di spese generali e di accessori di legge.

Per completezza di informazione, ci preme, comunque, rammentare che, se si stappa lo spumante senza prestare la dovuta attenzione e il tappo colpisce un soggetto vicino, può scattare il reato di lesioni di cui all'art. 590 del codice penale, come emerge da un articolo apparso sul Sole 24-Ore il 27 luglio 2016.

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