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Sabato, 24 Gen 2026

abilitazione 450Riportiamo, qui di seguito, una breve sintesi delle vicende giudiziarie, fortunatamente a lieto fine, di cui è stato protagonista, malgré lui, il dottor Daniele Naviglio, dopo aver presentato, in tornate diverse, domanda per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale (Asn) a professore di I e II fascia nel settore concorsuale O3/A1 Chimica Analitica.

Si tratta di due sentenze, emesse entrambe di recente. La prima (Tar Lazio, sez. III, 4 gennaio 2018, n. 55) decide il ricorso contro la mancata attribuzione dell’Asn a professore di I e II fascia nel settore sopra indicato, a seguito di una procedura iniziata nel dicembre 2013.

La seconda sentenza (Tar Lazio, sez. III, 28 marzo 2018, n.3456) riguarda, invece, l’impugnazione della mancata attribuzione dell’Asn a professore di II fascia, sempre nel medesimo settore ma nella tornata concorsuale 2016-18. Due sentenze, dunque, per tre concorsi diversi, tutte di accoglimento delle tesi del ricorrente.

Con la prima sentenza, il giudice ha considerato assorbente il motivo col quale il ricorrente deduceva che la commissione non aveva attribuito l’abilitazione facendo esclusivo riferimento ai lavori presentati ai fini della valutazione, peraltro in modo assai generico, senza aver valutato in alcun modo gli altri titoli, ripetendo il medesimo giudizio sia per la I che per la II fascia. Secondo il giudice, tale prospettazione meritava adesione, posto che, in base alla legge, le commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili, senza limitarsi a una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.

Peraltro, precisa il Tar, gli impugnati giudizi di inidoneità risultano anche del tutto carenti di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge 241/90, ma anche dell’obbligo di approfondita analisi del curriculum, come previsto dalla normativa di settore, venendo così alterate la ratio e le finalità della procedura.

Alla luce, perciò, del rilevato profilo di difetto di istruttoria e di motivazione nel giudizio reso dalla commissione, per il collegio giudicante il ricorso doveva essere accolto.

Nella fattispecie, oggetto della seconda pronuncia del Tar, l’abilitazione è stata negata con 5 giudizi negativi su 5, in quanto sarebbe stato accertato il “non conseguimento della maturità scientifica” del candidato, nonostante il possesso di 6 titoli (su un minimo di 3) dei dieci scelti dalla commissione e il superamento dei 3 valori-soglia.

Qui il giudice ha considerato meritevoli di accoglimento e assorbenti le censure di violazione sia del regolamento 120/2016 che del Dpr 95/2016, stante l’incoerenza del quadro valutativo della commissione (tanto i giudizi individuali che quello collegiale presentando elementi di incertezza e contraddittorietà), che avrebbe dovuto essere rapportato alla sola qualità della produzione scientifica, come ulteriormente rilevata al di là degli indicatori, nella fattispecie tutti positivamente sussistenti.

Di conseguenza, tutto da rifare. La posizione dell’interessato, in esecuzione delle illustrate sentenze, che gli hanno dato ragione in toto, dopo un lungo ed estenuante iter giudiziario, dovrà essere riesaminata da una nuova commissione, in diversa composizione, nei termini indicati nelle sentenze medesime.

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