Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 13 Mar 2026

Il Tar per la Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – con ordinanza n. 204/2018, pubblicata il 28 maggio scorso, nell’accogliere la richiesta di sospensiva del provvedimento di diniego del trasferimento di sede di un dipendente, presentata all’amminstrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha fatto le seguenti precisazioni:

- il trasferimento per assistenza ai familiari invalidi previsto dall’art.33 comma 5 della legge 104/1992 non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di svolgere la medesima funzione;

- le valutazioni sulla composizione della famiglia e sulla residenza dei componenti potrebbero essere pertinenti se l’amministrazione dovesse pronunciarsi solo su una richiesta di aggregazione temporanea ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/1999. In questo caso, per stabilire se sussistano gravissimi motivi di carattere familiare o personale appare in effetti utile estendere l’esame al contributo che altri familiari potrebbero offrire per la soluzione del problema. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’aggregazione temporanea deve rappresentare una misura realmente eccezionale, in risposta a una situazione non altrimenti risolvibile;

- al contrario, quando la richiesta di trasferimento sia formulata ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/1992, la possibilità di alternarsi con altri familiari nei compiti assistenziali non è un elemento ostativo. L’unico divieto, come si desume dal rinvio al comma 3 del medesimo art. 33, è la concessione del trasferimento a due diversi dipendenti per l’assistenza alla medesima persona (diversa dal figlio). Poiché qui si tratta di soluzioni assistenziali tendenzialmente definitive, se fosse necessario dimostrare il requisito dell’esclusività, le possibilità di conseguire il trasferimento sarebbero drasticamente ridotte, con il conseguente ridimensionamento dell’assistenza domestica ai disabili, e verosimilmente maggiori oneri a carico delle strutture pubbliche;

- l’amministrazione, in qualità di datore di lavoro, non può quindi sindacare gli accordi tra i familiari, per decidere se vi sia una reale necessità che il dipendente si trasferisca definitivamente. Una volta ricevuta la prova della situazione di invalidità grave, l’amministrazione può formulare valutazioni discrezionali solo sulla propria organizzazione interna, per stabilire se il trasferimento del dipendente sia utile alla sede di destinazione, e soprattutto se possa provocare disservizi presso la sede di appartenenza.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Debito comune UE in crescita, ma in maniera silenziosa

Zitto zitto e lento lento, il debito comune dell’Ue fa capolino sui mercati, grazie soprattutto...
empty alt

Pi Greco Day, spettacolare celebrazione dell’Università di Pisa

Per il Pi Day, l’Università di Pisa ha scelto un omaggio originale e spettacolare: un gigantesco...
empty alt

Contraddizioni italiane, l’occupazione cresce ma il Pil è quasi fermo

I conti economici del 2025 restituiscono un quadro in chiaroscuro dell’economia italiana. Da un...
empty alt

8 marzo 415 d.C. Il femminicidio di Ipazia

Matematica, astronoma e filosofa, Ipazia fu uccisa ad Alessandria d’Egitto nel marzo del 415 d.C....
empty alt

“Gli occhi degli altri”, film di notevole intensità emotiva e passionale

Gli occhi degli altri, regia di Andrea De Sica, con Filippo Timi (Lelio), Jasmine Trinca (Elena),...
empty alt

La guerra all’Iran non sarà una passeggiata

Ora Trump si sta accorgendo che aver attaccato l'Iran non sarà una passeggiata. Ha lanciato un...
Back To Top