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Mercoledì, 03 Lug 2024

Con sentenza n.8717/2018 del 2 agosto scorso, il Tar Lazio, Sez. III bis ha statuito un importante principio in tema di termini per l’inoltro della domanda nelle procedure concorsuali interamente telematizzate. All’origine della pronuncia la non ammissione al concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale dichiarata con decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, annullata dal Tar su istanza dell’interessato.

Questi i fatti.

Una volta presentata domanda diretta al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, il ricorrente rappresentava che, dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata nel sistema Cineca, non riusciva a trasmettere la domanda relativa alla propria candidatura al concorso, già completata con gli allegati richiesti e variamente aggiornata.

Alla stregua di tali circostanze, secondo il giudice amministrativo, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell’istanza, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art.6 della Legge 241/90, avuto riguardo alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica e all’acclarato riscontro di difficoltà sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà sottese all’invio della domanda stessa.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato.

Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informatico, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”.

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 della Legge 241/1990.

L’aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare, perciò, inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.

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