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Sabato, 13 Dic 2025

Con sentenza n. 2285/2020, pubblicata il 10 giugno scorso, il Tar Campania, Sez. V (Pres. Sudeller, Est. Carminiti), ha annullato la deliberazione con la quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aveva escluso dal concorso pubblico a 17 posti di Operatore Socio Sanitario una candidata che, ai fini di eventuali comunicazioni da parte della stessa Azienda Ospedaliera, aveva indicato una PEC che, contrariamente a quanto indicato nel bando, non era personale e, quindi, nella sua titolarità.

Per i giudici amministrativi, che hanno accolto la tesi della ricorrente, assistita dall’avv. Antimo D’Alessandro ,“la previsione del bando di concorso, in forza del quale la resistente Amministrazione ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale de qua, deve ritenersi illegittima, essendo la sanzione dell’esclusione prevista per la mancata indicazione di un indirizzo PEC non nella titolarità dell’istante illogica e sproporzionata rispetto alla finalità di comunicazione cui l’indicazione di un indirizzo PEC risulta preordinata, dovendosi fare applicazione, anche in relazione all’elezione di un domicilio digitale, della previsione dell’art. 4 del DPR n. 487/1994 laddove dispone che ‘L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda…’, ricadendo pertanto, all’esito dell’elezione di un domicilio digitale da parte del concorrente presso un indirizzo PEC non nella sua titolarità, il rischio della mancata ricezione della comunicazione a carico del concorrente medesimo, con conseguente esonero di responsabilità da parte dell’Amministrazione”.

Ad abundantiam, i giudici, nella sentenza in rassegna, aggiungono che “non ragionevole deve intendersi detta previsione del bando di concorso, avuto riguardo al rilievo che per la procedura de qua la domanda di partecipazione doveva essere inviata non via PEC, ma iscrivendosi al portale dell’Amministrazione ed inviando la domanda debitamente sottoscritta (da ciò la certezza della riferibilità della domanda alla parte), mentre l’indicazione dell’indirizzo PEC era richiesta solo ai fini delle comunicazioni da parte dell’Azienda Ospedaliera ai candidati e quindi nell’esclusivo interesse dei candidati medesimi (essendo l’Amministrazione esentata da ogni responsabilità una volta assolta la prova della spedizione della comunicazione alla PEC indicata dall’interessato nella domanda di partecipazione)”.

Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque, anche perché la ricorrente aveva già ottenuto la sospensione cautelare dell’impugnato provvedimento.

Ma ciò che suscita sconcerto è un particolare, accertato dal nostro giornale, e cioè che, a fronte di 4.469 ammessi, ad essere esclusi dalla procedura concorsuale in questione sono stati ben 1.513 candidati, la stragrande maggioranza dei quali “Per non aver fornito un indirizzo PEC conforme ai dettami del bando”.

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