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Mercoledì, 26 Ago 2026

Con una recente sentenza (n. 24201/2020), la Cassazione – Sezione lavoro – ha confermato la correttezza dei Giudici della Corte di Appello di Milano che, con sentenza n. 45/2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Busto Arsizio, avevano dichiarato la continuità del rapporto di lavoro tra le parti dal 1° novembre 2003; l'illegittimità della retrocessione operata dall’ente datore di lavoro all'atto della stabilizzazione dell'appellante dal 2° al 1° livello economico della l^ qualifica professionale di cui al ccnl di settore; il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nel 2° livello economico della l^ qualifica professionale ccnl di settore dal 1° febbraio 2008; la sussistenza in capo al medesimo appellante dei requisiti di legge e di contratto per l'ottenimento dell'inquadramento al 3° livello economico, con condanna dell'ente appellato al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Nella prefata decisione della Suprema Corte, che non modifica il precedente orientamento della stessa sul tema, si legge, “che, in tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla I. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello 'status' di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo”.

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