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Domenica, 03 Mag 2026

Con sentenza n.11426/21, pubblicata ieri, la V Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Firenze di giugno 2019 con la quale era stato respinto il ricorso presentato dall’imputato avverso la condanna per diffamazione, inflittagli dal Tribunale di I° grado, per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto che riprendeva quattro operai di un Comune della Toscana durante lo svolgimento dei loro compiti, con la seguente didascalia: «uno lavora, uno tiene il secchio e due si occupano di relazioni istituzionali, una specie di corpo diplomatico».

Alla pubblicazione della foto erano seguiti numerosi commenti negativi nei confronti dei soggetti ritratti, “evidentemente additati – e in tal modo intesi da coloro che seguivano il profilo dell’imputato – come degli «sfaticati», in quanto componenti di un gruppo, volta a volta, destinato a dividersi il lavoro in termini di estrema rilassatezza”. La portata di tali commenti aveva indotto lo stesso imputato a difendere dagli attacchi i quattro lavoratori, iniziativa ritenuta, però, tardiva dalla Corte, in quanto messa in atto quando ormai il reato di diffamazione si era consumato.

Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, le affermazioni adoperate dall’imputato «sono prive di razionale correlazione con una base fattuale obiettiva, se si considera che avere riprodotto un singolo momento dell’attività lavorativa è condotta del tutto inidonea a rappresentare il fondamento di una critica che, come nel caso di specie, investe l’intera portata dell’attività dello stesso o, meglio, della diligenza e dell’impegno di coloro che vi sono coinvolti».

Pertanto, conclude la Corte, «non è sufficiente un qualunque collegamento con singoli episodi per giustificare conclusioni critiche, aspre o non che siano nei toni, offendendo la reputazione dei soggetti interessati, finendo per essere suggestive e insinuanti, nella misura in cui lasciano intendere ai destinatari della comunicazione che quei singoli episodi siano – ciò che invece non è documentato, ossia non risponde al vero – espressione di una condotta generalizzata».

L’imputato, oltre a vedere respinto il ricorso, dovrà anche pagare le spese processuali.

Rocco Tritto
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