(Tar Lazio, sez. Prima bis, sent. n. 5732/2010, Pres. Orciuolo, Est. Rotondo)
Le modalità di svolgimento del servizio prestato da un telefonista non appaiono, ontologicamente e funzionalmente, tali da poter ingenerare stress psicosomatici e/o problemi di postura ove, tenuto conto della natura delle mansioni svolte nonché della normativa sulla sicurezza che ogni datore deve fare applicare nelle strutture, il ricorrente non abbia allegato né comprovato il mancato rispetto di tale normativa a cagione dell'insorgenza della infermità all'apparato scheletrico.