Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 15 Nov 2025

Costa la perdita del posto di lavoro a un dipendente di un’azienda della Regione Campania che, pur essendo in malattia, scende comunque sul rettangolo di gioco per partecipare, con la sua squadra, a una partita di campionato di calcio dilettantistico.

L’azienda datrice di lavoro, infatti, venuta a conoscenza della vicenda, previa contestazione dell’addebito disciplinare al proprio dipendente, intimava al medesimo il licenziamento per avere, durante l’assenza per malattia, violato i doveri di correttezza, lealtà e diligenza, in particolare per aver partecipato a una partita di calcio del torneo di prima categoria della Regione Campania, rientrante nella fattispecie disciplinare di cui all'art. 45, n. 2, R. D. n. 148/1931(che prevede la destituzione per chi adopera artifici per procurarsi vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio), piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 42, che punisce con sanzione conservativa la simulazione di malattia.

La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - adita dal dipendente dopo la pronuncia sfavorevole nei di lui confronti emessa in data 11 marzo 2020 dalla Corte d’appello di Napoli di conferma della legittimità del licenziamento - con ordinanza n. 23852, pubblicata il 5 settembre 2024, rigettava il ricorso proposto dal medesimo dipendente, così ponendo fine alla vicenda.

I Giudici della Suprema Corte, nel richiamare numerosa giurisprudenza della medesima Corte, ribadiva che “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.

In conclusione, ricorso respinto e condanna per il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

La Cassazione boccia la trattativa sindacale in lingua inglese

Con ordinanza n. 28790/2025, depositata lo scorso 31 ottobre, la Cassazione ha rigettato il...
empty alt

Il contributo di solidarietà non è la patrimoniale

Landini propone un "contributo di solidarietà" per raccogliere 26 mld dall'1% degli italiani più...
empty alt

L’inarrestabile crescita dei prestiti concessi dalle non banche

Un bel paper pubblicato dal NBER (National Bureau of Economic Research) ci aggiorna su una delle...
empty alt

“I colori del tempo”, film di Cédric Klapisch con un grande cast corale

I colori del tempo (titolo originale: La venue de l'avenir), regia di Cédric Klapisch, con con...
empty alt

Lezioni dall'altra America: non si vince al centro, ma spostando il centro a sinistra

Bisogna evitare che i risultati di New York, Virginia, strappata ai repubblicani, e New Jersey con due...
empty alt

Boom di investimenti cinesi in Africa

Mentre il mondo litiga sui dazi, la Cina sta silenziosamente accelerando i suoi investimenti...
Back To Top