Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 13 Dic 2025

Costa la perdita del posto di lavoro a un dipendente di un’azienda della Regione Campania che, pur essendo in malattia, scende comunque sul rettangolo di gioco per partecipare, con la sua squadra, a una partita di campionato di calcio dilettantistico.

L’azienda datrice di lavoro, infatti, venuta a conoscenza della vicenda, previa contestazione dell’addebito disciplinare al proprio dipendente, intimava al medesimo il licenziamento per avere, durante l’assenza per malattia, violato i doveri di correttezza, lealtà e diligenza, in particolare per aver partecipato a una partita di calcio del torneo di prima categoria della Regione Campania, rientrante nella fattispecie disciplinare di cui all'art. 45, n. 2, R. D. n. 148/1931(che prevede la destituzione per chi adopera artifici per procurarsi vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio), piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 42, che punisce con sanzione conservativa la simulazione di malattia.

La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - adita dal dipendente dopo la pronuncia sfavorevole nei di lui confronti emessa in data 11 marzo 2020 dalla Corte d’appello di Napoli di conferma della legittimità del licenziamento - con ordinanza n. 23852, pubblicata il 5 settembre 2024, rigettava il ricorso proposto dal medesimo dipendente, così ponendo fine alla vicenda.

I Giudici della Suprema Corte, nel richiamare numerosa giurisprudenza della medesima Corte, ribadiva che “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.

In conclusione, ricorso respinto e condanna per il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

L’Opec sul petrolio gioca al ribasso

Sembra che l’Opec sia tornata al passato, ai primi anni Dieci del nuovo secolo, quando...
empty alt

UniPi celebra il bicentenario della istituzione della cattedra di Egittologia

A Pisa 200 anni fa, per la prima volta al mondo, l’Egittologia faceva il suo ingresso in un’aula...
empty alt

Giornata Mondiale dei Diritti Umani 2025: il ruolo delle scienziate

Diverse donne di scienza, in epoche e discipline differenti, hanno unito ricerca e impegno per i...
empty alt

“L’ombra del corvo”, film struggente, inquietante, a tratti spaventoso

L’ombra del corvo, regia di Dylan Southern, (titolo originale The Thing with Feathers, tratto dal...
empty alt

La seconda missione dell’ivacaftor, farmaco finora attivo contro la fibrosi cistica

Nel mondo della medicina di precisione l’ivacaftor, uno dei primi farmaci approvato contro la...
empty alt

Anci e Legambiente al Governo: stanziare maggiori fondi per demolizione immobili abusivi

Come emerge dall’indicatore sull’abusivismo edilizio curato dall’Istat in collaborazione con il...
Back To Top