Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 16 Apr 2026

Costa la perdita del posto di lavoro a un dipendente di un’azienda della Regione Campania che, pur essendo in malattia, scende comunque sul rettangolo di gioco per partecipare, con la sua squadra, a una partita di campionato di calcio dilettantistico.

L’azienda datrice di lavoro, infatti, venuta a conoscenza della vicenda, previa contestazione dell’addebito disciplinare al proprio dipendente, intimava al medesimo il licenziamento per avere, durante l’assenza per malattia, violato i doveri di correttezza, lealtà e diligenza, in particolare per aver partecipato a una partita di calcio del torneo di prima categoria della Regione Campania, rientrante nella fattispecie disciplinare di cui all'art. 45, n. 2, R. D. n. 148/1931(che prevede la destituzione per chi adopera artifici per procurarsi vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio), piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 42, che punisce con sanzione conservativa la simulazione di malattia.

La Corte di Cassazione - sezione Lavoro - adita dal dipendente dopo la pronuncia sfavorevole nei di lui confronti emessa in data 11 marzo 2020 dalla Corte d’appello di Napoli di conferma della legittimità del licenziamento - con ordinanza n. 23852, pubblicata il 5 settembre 2024, rigettava il ricorso proposto dal medesimo dipendente, così ponendo fine alla vicenda.

I Giudici della Suprema Corte, nel richiamare numerosa giurisprudenza della medesima Corte, ribadiva che “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.

In conclusione, ricorso respinto e condanna per il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Licenziamento per simulazione di malattia: illegittimo senza valutazione medico-legale

Con ordinanza n. 8738/2026, depositata in data 8 aprile 2026, la Corte di cassazione (sez. Lavoro)...
empty alt

“"Vita mia”, film drammatico che conquista la partecipazione dello spettatore

Vita mia, regia di Edoardo Winspeare, con Dominique Sanda (Didi), Celeste Casciaro (Vita),...
empty alt

Wang Zhenyi, l’astronoma che amava la poesia

Wang Zhenyi visse in Cina tra il 1768 e il 1797. Nonostante la brevità della sua vita, lasciò...
empty alt

“Lo sguardo di Emma”, dolorosa storia di autodeterminazione e ribellione

Lo sguardo di Emma, regia di Marie-Elsa Sgualdo, Lila Gueneau (Emma), Grégoire Colin (Robert),...
empty alt

Referendum 2026, stravince il NO nelle grandi città grazie agli elettori a minor reddito

L’analisi dei flussi elettorali rispetto al reddito nei quartieri delle grandi città, fornisce...
empty alt

Elezioni all’estero, unico segnale confortante dalla Francia

Mentre il No trionfava in Italia, all'estero si votava in Slovenia parlamentari, in Germania nella...
Back To Top