Chi vende, si sa, tende a esaltare la bontà della propria merce, ma già il diritto romano prescriveva al venditore di non superare i confini del dolus bonus, quello cioè che tutti sono in grado di riconoscere, in quanto non sottende intenti ingannevoli, tali da indurre in errore circa le qualità del prodotto.
Non è giusto insomma esagerare nel reclamizzare i propri prodotti, come invece hanno fatto certe società che commerciavano gomme da masticare, attribuendo ad esse, mediante numerosi messaggi promozionali, addirittura benefici salutistici, specificamente per l’igiene orale e dentale (antitartaro, anticarie e antiplacca) e tali da suggerire una sostanziale assimilazione dell’uso delle gomme stesse all’utilizzo dello spazzolino e del dentifricio e all’intervento del dentista.
A stabilirlo è stato il Tar Lazio, Sezione I, con sentenza n. 62 del 3 gennaio scorso, che ha rigettato il ricorso proposto da alcune società dolciarie avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) che quella pratica commerciale scorretta aveva sanzionato con pene pecuniarie, ai sensi del vigente Codice del consumo (artt. 20, 21 e 22), sottolineando, in particolare, come alcuni claim salutistici utilizzati nella campagna promozionale non avessero ricevuto puntuale avallo dalle competenti Autorità europee nei termini prospettati nei messaggi.
Nello specifico, disattendendo le doglianze dei ricorrenti, i giudici amministrativi hanno riconosciuto non solo che l’Agcom era competente ad adottare il provvedimento sanzionatorio ma anche che questo era conforme a legge e compiutamente motivato in ordine ai profili di ingannevolezza e scorrettezza della pratica commerciale sanzionata.