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Domenica, 28 Apr 2024

Con sentenza n.7085/2018, del 25 giugno scorso, la III Sezione del Tar Lazio ha deciso, accogliendolo, il ricorso proposto dall’interessato preordinato ad ottenere l’annullamento del giudizio collegiale espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia (settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 30 marzo 2018.

Questi i fatti. La Commissione giudicatrice, non essendo composta di un membro competente nella materia oggetto della valutazione, decideva di avvalersi del parere pro-veritate di un esperto del settore “Metodi e didattiche delle attività sportive – S.S.D. M-EDF/02”.

L’esperto, professore ordinario nel predetto S.S.D. “M-EDF/02”, si è espresso per la idoneità e maturità scientifica del ricorrente giudicandolo, quale esperto della materia, idoneo al conferimento della Abilitazione Scientifica Nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di I fascia.

La Commissione, tuttavia, a maggioranza dei 3/5, ha disatteso il suddetto parere dell’esperto negando al candidato l’abilitazione scientifica, ritenendo che “Il candidato è professore associato nel settore M-EDF/01 presso l’Università telematica "N. Cusano" e raggiunge i tre valori soglia previsti dal D.M. 602/2016. I titoli presentati rispettano quantitativamente le indicazioni formulate dalla commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. La produzione scientifica appare orientata ad approfondire argomenti che vanno dalla importanza dell'attività sportiva per le persone con disabilità alla neurodidattica, ai fondamenti psicofisiologici dell'attività motoria, al rapporto tra creatività ed attività motorie, al ruolo del corpo nella didattica. Nei lavori collettivi è possibile rilevare l'apporto individuale del candidato. La sua produzione scientifica rientra, in modo più consistente per quanto riguarda la produzione dell'ultimo periodo, nel settore concorsuale. Si rileva un impianto prevalentemente divulgativo nei contributi esaminati. Pur tenendo conto del parere pro-veritate, la Commissione, a maggioranza (3 su 2), non ritiene che l’innovatività e l’originalità delle opere esaminate consentano di affermare che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di prima fascia”.

Avverso tale giudizio ha, quindi, giustamente proposto ricorso l’interessato e il giudice non ha esitato ad accoglierlo sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione delle valutazioni dei Commissari e del voto collegiale rispetto al parere pro veritate acquisito dall’Organo di valutazione sul ricorrente, sul presupposto che questi facesse capo ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui appartenevano i commissari.

Nel caso di specie, hanno spiegato i giudici, è incontroverso che nessuno dei docenti, componenti la Commissione, appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente: tre di essi sono ordinari nel S.S.D. M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, uno è docente nel S.S.D. M-PED/04 – Pedagogia sperimentale.

Tale composizione aveva reso necessaria, quindi, l’acquisizione di un parere pro veritate da parte di un esperto del settore “Metodi e didattiche delle attività sportive”.

A questo punto, i giudici allineano, una dopo l’altra, tutte le norme che regolano il caso di specie. L’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge n. 114/2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 2014) in tema di composizione delle commissioni nazionali ASN, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui della commissione non faccia parte un componente che rappresenti il settore pertinente al candidato, tale organo ha l’obbligo di acquisire il parere pro veritate di un esperto di quel settore.

L’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016 dispone che “la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte…-. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”.

Il comma 5, a sua volta, dispone che “la commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.

Quanto appena esposto, secondo il Tar, attesta che l’acquisizione del parere in discorso non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ma che il contributo consultivo debba essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.

Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.

Tuttavia, nel caso in esame, la motivazione dei giudizi impugnati non esprime in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dal parere pro veritate; che, come emerge dagli atti, era stato di segno positivo per il ricorrente.

Invero, nessuno dei commissari ha indicato le ragioni che li avevano indotti a disattendere le favorevoli valutazioni dell’esperto incaricato di esprimere il parere.

La commissione, infatti, si è limitata ad affermare che “pur tenendo conto del parere pro-veritate, la Commissione, a maggioranza (3 su 2), non ritiene che l’innovatività e l’originalità delle opere esaminate consentano di affermare che il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per svolgere le funzioni di professore di prima fascia”.

Tale inciso non può essere considerato sufficiente a fronte del giudizio ampio e analitico reso dall’esperto, secondo cui: “Il Candidato ha svolto numerose e significative attività di studio e di ricerca su tematiche relative alle attività motorie e sportive, dichiara pubblicazioni scientifiche su temi coerenti con le keywords del Settore Concorsuale 11/D2 che, con particolare riferimento alla specificità del S.S.D. M-EDF/02, risultano dotate di qualità ed originalità tali da conferire una posizione chiara nel panorama nazionale e internazionale. In termini di impatto della produzione scientifica complessiva, supera abbondantemente n. 3 valori soglia su 3, e specificatamente quelle relative all'indicatore 1 "numero di Articoli su Rivista e di Capitoli su libro dotati di ISBN" 43/26, l'indicatore 2 "numero di Articoli su Riviste di fascia A" 17/5 e l'indicatore 3 "numero di Monografie dotate di ISBN" 5/1”.

(…)

“Le esperienze e i titoli dichiarati dal Candidato attestano quindi un'attività scientifica e didattica, anche internazionale, qualitativamente significativa, intensa e originale. Di rilievo, tra gli altri titoli, la direzione di una collana editoriale e di una rivista con comitato scientifico internazionale nonchè la curatela di Riviste di fascia A.

Giudizio sulle Pubblicazioni espresso con riferimento ai criteri e ai parametri previsti dal D.M.120/2016

Le quindici pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato affrontano criticamente temi centrali del dibattito epistemologico sulla didattica delle attività motorie e sportive, adottando una precisa prospettiva teorica, con alcuni aspetti innovativi ed originali, dimostrando di avere solida base di ricerche empiriche coerenti con temi come l'Embodied Cognition e l'Education Management. Il Candidato si è occupato inoltre di aspetti teorici e metodologici dell'apprendimento motorio per i soggetti diversamente abili affrontando temi generalmente meno indagati come gli aspetti organizzativi. Più in dettaglio, i contributi del Candidato trattano temi coerenti con alcune specificità del SSD M-EDF/02 che riguardano l'educazione alla corporeità e al movimento, estendendosi verso una lettura pedagogica delle scienze motorie e sportive con particolare riferimento all'organizzazione e gestione attività per i soggetti diversamente abili.

Tutti i lavori prodotti dal Candidato hanno una buona collocazione editoriale a diffusione nazionale o internazionale in Riviste o Collane editoriali dotate di ISSN o ISBN e di procedure di valutazione di tipo peer-reviewed con Comitati scientifici internazionali in cui figurano i maggiori esperti del settore disciplinare; di queste pubblicazioni, 9 sono Articoli scientifici su riviste di Fascia A, 3 Monografie e 3 sono Contributi in volumi. L'internazionalizzazione dei lavori è guidata da pubblicazioni in lingua inglese su riviste o edizioni internazionali con particolare riferimento ai contributi Cod.12890961 - 12890919 - 12341661 - 12564988. Per quanto attiene all'apporto individuale nei lavori in collaborazione, il contributo del candidato è sempre ben identificabile. In merito alla qualità della produzione scientifica il livello generale delle pubblicazioni è elevato e dimostra piena maturità, ottima conoscenza delle fonti, adeguata impostazione metodologica e analisi critica dei temi. In relazione ad una tematica, la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale, come la valorizzazione della proposta corporea nella didattica generale e speciale di qualità ed originalità risultano le pubblicazioni Cod. 6891208 - 8682822 - 12548517 ¬12748502 - 12748447 — 10207348 dalle quali si evincono spunti innovativi ed approcci pienamente maturi. Relativamente al tema di Education Management il Candidato affronta in maniera innovativa con approccio manageriale la progettazione e gestione di attività educative-sportive anche per soggetti diversamente abili, tema ben identificabile nell'attuale declaratoria di S.S.D. e S.C. trattando un argomento di assoluto interesse nel settore. Con particolare riferimento ai contenuti cod. 12341661, 12564988, 12335871, 12341655, il Candidato affronta il tema con perizia e qualità senza perdere i riferimenti pedagogici, oltre quelli tecnico-sportivi, propri del settore concorsuale dimostrando la maturità scientifica cogliendo sfumature fondamentali per il successo educativo.

Complessivamente, in base ai parametri per la valutazione dei Titoli e ai criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni, di cui al citato D.M., considerati la congruità dei titoli dichiarati e il giudizio espresso sulle pubblicazioni presentate, evidenziando la specificità del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 all'interno del Settore Concorsuale 11/D2 a parere dello scrivente in qualità di Esperto riconosciuto del settore, il Candidato evidenzia una piena maturità scientifica più che adeguata al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I Fascia”.

Fin qui il parere, che più esaustivo non avrebbe potuto essere. Tutto ciò non senza considerare, hanno sottolineato i giudici, che due dei tre commissari si sono espressi, invece, favorevolmente per l’abilitazione, proprio richiamando l’ampio parere positivo espresso dall’esperto sopra richiamato.

Ne è conseguita la declaratoria di illegittimità del giudizio di non idoneità pubblicato il 30 marzo 2018 e l’ordine al Miur di rivalutare la posizione del ricorrente mediante una nuova commissione in diversa composizione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della illustrata chiarissima sentenza.

Ora, con tutta la buona volontà, si fa una gran fatica a credere che i commissari, ancorché non finissimi giuristi, non fossero in condizione di capire quel che, una volta tanto chiarissimamente, recitavano quelle tre (dicasi: tre) norme sopra riportate dai giudici. Così come si stenta assai a credere che bastasse un loro tratto di penna per cancellare il parere di un esperto, che oltre a essere stato richiesto da dichiarati inesperti (chissà poi perché il Miur li ha messi in commissione!?!), si distendeva lungamente a trattare tutti gli aspetti dell’attività svolta da candidato. Misteri in-gloriosi, che il Miur dovrebbe spiegare.

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