Il 18 dicembre scorso, il Tar del Lazio - Sezione terza bis - ha accolto con apposite ordinanze (nn. 5786, 5820, 5821, 5822 e 5823) non quattro, come abbiamo scritto nella precedente versione di questo articolo, ma cinque richieste di sospensiva dei provvedimenti impugnati con apposite ordinanze). A ricorrere al Tribunale amministrativo sono stati sei dipendenti (due, per l'ordinanza n. 5820), nell’ambito dei rispettivi ricorsi contro dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).
Materia del contendere, la delibera n. 151/2014, adottata dal cda dell’ente presieduto da Stefano Gresta il 24 novembre 2014, recante “piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013, nonché le delibere n. 162/2015, recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi pubblici per il personale di III livello; n. 164/2015, recante piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013, criteri per la formulazione dei bandi di concorsi riservati per il Personale dei vari profili; n. 173/2015 recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013, criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi riservati per il personale dei vari profili.
Con tali provvedimenti, l’Ingv aveva previsto, oltre alle procedure concorsuali, anche lo scorrimento, ma solo parziale, delle graduatorie ancora attive, con la conseguenza che i ricorrenti sono risultati esclusi dallo scorrimento delle graduatorie di interesse.
In attesa dell’udienza di merito dei ricorsi, già fissata per il 5 maggio 2016, i giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia delle predette delibere, in quanto: “ad un primo sommario esame, l’istanza cautelare risulta positivamente apprezzabile in relazione al profilo del danno grave irreparabile che si realizzerebbe nel caso in cui l’Istituto convenuto procedesse con l’espletamento del concorso bandito …”.