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Domenica, 28 Apr 2024

Il Tar del Lazio - Sezione Terza Quater - con sentenza n. 213, depositata l’8 gennaio 2016, ha in parte accolto il ricorso proposto da due ex membri del cda dell’Istituto superiore di sanità che, a luglio del 2014, con decreto del Ministro della salute, erano stati dichiarati decaduti dall’incarico – al pari del presidente dell’Istituto, degli altri componenti dello stesso cda e del Comitato scientifico – ai sensi dell’art. 15, comma 1 bis, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, a seguito della situazione di disavanzo di competenza, registrata per due esercizi consecutivi.

I predetti organi erano stati sostituiti da un commissario straordinario, nella persona del prof. Gualtiero Ricciardi che, alla fine della gestione commissariale, è stato nominato presidente dell’Istituto.

I due ex consiglieri ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del decreto di decadenza e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale amministrativo, ritenuta la necessità di disporre una accurata verificazione volta ad accertare l’esistenza dei presupposti applicativi della misura decadenziale, ha chiesto, con apposita ordinanza, al Rettore della Università “La Sapienza” di Roma, di nominare un professore di I fascia, esperto nella materia oggetto della controversia il quale, sulla base della documentazione depositata in atti e della ulteriore documentazione utile messa a disposizione dalle parti, doveva accertare la sussistenza o meno – in capo all’Istituto Superiore di Sanità nel biennio precedente alla emissione del provvedimento di commissariamento – della situazione di disavanzo di competenza, così come definito dalle disposizioni normative vigenti e dalle circolari richiamate in atti.

All’esito dell’udienza del 1° dicembre scorso, con la sentenza di cui innanzi, il Tribunale ha, preliminarmente, statuito che “la proposta azione impugnatoria deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli odierni ricorrenti non hanno impugnato il successivo provvedimento di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento delle doglianze dedotte e il conseguente annullamento del provvedimento di commissariamento e della successiva proroga dello stesso non potrebbe in alcun modo travolgere il successivo e non impugnato decreto ministeriale di nomina del nuovo consiglio di amministrazione”.

Passando, poi, all’esame della richiesta di risarcimento danni proposta dai medesimi ricorrenti, il Collegio, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il prof. Galeotti, esperto della materia designato dal Rettore della Sapienza, “il quale, sulla base di un analitico esame delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze intervenute a disciplinare la materia oggetto della presente controversia nonché dei dati contabili relativi all'Istituto Superiore di Sanità, ha testualmente affermato che non appare quindi sussistere in capo all'Istituto Superiore di Sanità negli anni 2011 e 2012 la situazione di disavanzo di competenza così come definita dalle disposizioni normative vigenti e dalle circolari richiamate in atti quali presupposti applicativi della misura decadenziale ex art.15, comma 1 bis D.L. n.98/2011 convertito in L. n.111/2011", ha condannato le parti resistenti a risarcire ai ricorrenti “i medesimi emolumenti che sarebbero stati loro corrisposti se non fossero stati adottati i provvedimenti di commissariamento e di proroga dell’Istituto de quo”, oltre interessi e spese legali.

Staremo ora a vedere se la vicenda si concluderà con la decisione del Tar o se le parti soccombenti proporranno appello innanzi al Consiglio di Stato.

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