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Lunedì, 02 Dic 2024

Il 15 ottobre scorso, in un nostro articolo, scrivevamo tra l’altro che il dirigente di II fascia dell’Ingv, Tullio Pepe, cumulava numerosi incarichi, quattro all’interno dell’ente e tre all’esterno: direttore degli Affari amministrativi e del Personale; Responsabile della trasparenza; Responsabile della Prevenzione della Corruzione; Ufficiale rogante; membro dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Istituto italiano di studi germanici, dell’Istituto nazionale di alta matematica e della Società italiana di fisica (Sif).

Purtroppo, nell’elencarli, ne avevamo omesso un ottavo: quello di Capo dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Ingv, siccome emerge dal decreto direttoriale n. 75 del 6 marzo 2015, di modifica del decreto n. 3 del 9 gennaio 2014, laddove lo stesso dirigente Pepe veniva indicato come coordinatore del medesimo ufficio.

Una semplice svista, la nostra, e forse anche un potenziale conflitto di interesse, tra tale ultimo incarico e quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A prevedere l’incompatibilità non siamo stati certamente noi ma, addirittura, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che nella pagina FAQ (3.8), presente sul suo sito web e aggiornata al 10 maggio 2016, alla domanda: “Può il responsabile della prevenzione della corruzione rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari?”, fornisce la seguente risposta: “Il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, con la sola eccezione prevista, per gli enti di piccole dimensioni, dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012”.

Sembra questa la conferma di quanto scritto dalla Funzione Pubblica nella Circolare n. 1/2013: “Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione ‘filtro’ per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti”.

Pepe, dal canto suo, avrebbe, invece, sostenuto l’insussistenza di ogni e qualsiasi incompatibilità, citando due Orientamenti dell’Anac, il primo del 2014, secondo cui “Sussiste incompatibilità tra l’incarico di responsabile anticorruzione e quello di presidente l’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel solo caso in cui lo stesso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia interessato dal procedimento disciplinare”; il secondo, del 6 novembre 2015, in base al quale “Il segretario generale di un Comune può cumulare le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile dei procedimenti disciplinari”.

Peccato che entrambi siano successivi all’ultimo orientamento dell’Anac, aggiornato - come detto - al 10 maggio 2016, che, come abbiamo visto, è decisamente contrario al cumulo dei predetti incarichi.

A quanto risulta al Foglietto, l’Ufficio diretto o coordinato da Pepe, ad oggi, avrebbe istruito più di un procedimento disciplinare, conclusosi con la irrogazione di una sanzione nei confronti dell’incolpato. L’ultimo sarebbe giunto al traguardo - dopo una lunga istruttoria iniziata il 18 gennaio 2016 con la contestazione dell’addebito all’interessato - il 5 maggio scorso, con l’adozione di un provvedimento di sospensione di un giorno dal servizio, a carico di un dirigente di ricerca.

Tale atto sembra destinato ad essere travolto o in autotutela da parte dell’ente (come sarebbe auspicabile, per motivi di economia) o nelle sedi giudiziarie, con inevitabile aggravio di spese per l’Ingv, senza alcuna possibilità di rinnovare il procedimento, a causa della definitiva scadenza di termini, maturata ieri, 18 maggio 2016.

Infatti, l’art. 28 del ccnl enti di ricerca 1998-2001, tuttora in vigore, al comma 7, recita testualmente: “Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue”.

Un infortunio, quello in cui sembra essere incappato l’Ingv, assai frequente quando ad uno stesso soggetto viene affidata una molteplicità di incarichi, che può sempre nascondere l’insidia di una possibile incompatibilità.

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