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Mercoledì, 08 Apr 2026

Con sentenza n.8674/2018, depositata il 9 aprile scorso, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha respinto il ricorso proposto da un ex direttore di dipartimento dell’Ispra avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 2183/2014, aveva ridotto a 50mila euro il risarcimento del danno riconosciuto in 1° grado allo stesso ex direttore dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato il diritto del medesimo ad essere inquadrato come dirigente di prima fascia nei ruoli Apat (ora, Ispra) dal 1° agosto 1999, con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro 400mila.

Al ricorrente, già dipendente Enea, dove aveva svolto attività nell’ambito della Direzione, a seguito dell’istituzione dell’Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) veniva attribuita la direzione di un dipartimento della medesima Agenzia, incarico che proseguiva con la trasformazione dell’Anpa in Apat, dove successivamente, con decreto del direttore generale, gli veniva conferito un incarico di studio.

Il dipendente agiva in giudizio per sentirsi riconoscere la qualifica di dirigente di prima fascia, con l’attribuzione delle differenze retributive e il risarcimento del danno, atteso che anche presso l’Anpa il direttore di dipartimento doveva essere considerato tale, come previsto successivamente dal regolamento Apat. Chiedeva, altresì, l’attribuzione di un incarico dirigenziale generale e il risarcimento del danno per il demansionamento conseguente all’attribuzione dell’incarico di studio al posto della direzione del dipartimento.

La Suprema Corte, con la citata sentenza, si è dimostrata di avviso diverso sia rispetto al Tribunale che alla Corte di Appello, cassando la sentenza di secondo grado, che – come detto – aveva ridotto l’ammontare del risarcimento, e, decidendo nel merito, rigettando l’originaria domanda proposta dal ricorrente innanzi al Tribunale che, invece, l’aveva accolta.

Per la Cassazione, infatti, in caso di passaggio di un dipartimento da un ente a un altro, il relativo capo non può pretendere, nella nuova amministrazione, l’inserimento nella prima fascia se le funzioni di capo dipartimento in quella precedente non corrispondevano a una posizione organizzativa dirigenziale di livello generale. Così non si può invocare la violazione dei propri diritti se nel nuovo ente si riceve un incarico di studio e ciò in quanto, siccome previsto dall’art. 19 del dlgs 165/2001, non tutti gli incarichi dirigenziali comportano la direzione di un ufficio.

Quanto alle spese di causa, la sentenza ha compensato tra le parti quelle relative al primo e secondo grado, condannando il ricorrente per quelle innanzi alla Suprema Corte, quantificate in 6mila euro, per compensi professionali, 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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