Premessa. Italia, terra di eccessi e di primati. Abbiamo – si dice – il maggior numero di opere d’arte al mondo; il campionato di calcio più bello d’Europa; la cucina migliore del mondo (lo sostengono soprattutto quelli che non sono mai stati all’estero). L’Italia ha – tra le altre cose - il maggior numero di virologi e simili da TV e anche – purtroppo – il più alto tasso di mortalità da Covid19. Sorprende, ma solo in parte, che non sia ancora emersa una “variante” italica dello stesso Covid19, a fronte di quelle inglese, brasiliana, sud-africana e, recentemente, indiana.
Anche nel caso dei terremoti, purtroppo, il numero di morti rapportato alla magnitudo in Italia è fra i più elevati al mondo. In termini di magnitudo i nostri terremoti non raggiungono certo i livelli delle aree più attive del globo, ma l’edificato italiano è fra i più fragili; non a caso è stato istituito il Sismabonus. Tuttavia, a partire dal crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002, in alcuni processi seguiti a crolli con vittime (es. L’Aquila, Amatrice, Accumoli, ecc.) le difese hanno preso a invocare una presunta “eccezionalità” dei terremoti quale causa principale dei crolli stessi. Meglio, degli scuotimenti sismici: non dei terremoti in quanto tali, che sicuramente non lo erano.
Alcuni di questi scuotimenti sarebbero in pratica delle perfidi “varianti sismiche”, che avrebbero la caratteristica di colpire qua e là e soltanto alcuni edifici al punto di farli crollare, mentre edifici adiacenti, con età e tipologia di costruzione simili, riportano danni senza però collassare.
Ma perché mai in questi processi le difese si arrovellano attorno a questo aspetto e cercano a tutti i costi di dimostrare che gli scuotimenti che hanno prodotto crolli e vittime sarebbero stati “eccezionali”? Lo dice con chiarezza un video andato in onda in occasione dell’ultima udienza (3 settembre 2020) al processo per il crollo delle due palazzine ATER di piazza Sagnotti, Amatrice, in occasione del terremoto del 2016. In sostanza, se le difese riuscissero a dimostrare che lo scuotimento in questione fosse stato “eccezionale”, non prevedibile nella sua forza, potrebbero sperare di fare imputare i crolli stessi ad una presunta forza maggiore (“vis maior cui resisti non potest”) fuori del controllo delle parti.
Secondo questo principio, ispirato addirittura al diritto romano, in questo modo potrebbe venire rimosso il “nesso causale” fra scuotimento e crollo, rappresentato – secondo l’accusa – dalla cattiva qualità del costruito. Qui si entra nel diritto penale, materia complessa che richiede competenze che non possiedo, ricordando tuttavia che i tentativi in questione (crolli della già citata scuola di San Giuliano di Puglia, di alcuni edifici a L’Aquila e i citati crolli delle palazzine ATER di Amatrice) non hanno finora avuto buon esito.
Il processo per il crollo delle palazzine ATER di piazza Sagnotti (Amatrice).
Il 24 agosto 2016, nella zona meridionale di Amatrice, attorno a piazza Sagnotti, sono crollati tre edifici, uno in muratura e due in cemento armato, su una ventina di edifici che si trovavano nell’area. Il processo per il crollo di questi ultimi (palazzine ATER), nei quali persero la vita 18 persone, è durato un paio di anni (settembre 2018 – settembre 2020) e si è concluso con la condanna degli imputati a pene variabili fra 5 e 9 anni. Le Motivazioni della sentenza (circa 500 pagine) sono state pubblicate nel febbraio 2021.
Una parte consistente del dibattimento e delle Motivazioni è dedicata alla presunta “eccezionalità” dello scuotimento sismico, proposta dalla difesa. Vengono prima considerate le registrazioni accelerometriche della stazione AMT della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale), posizionata poco fuori l’abitato di Amatrice, che ha registrato valori spettrali di accelerazione molto elevati, in particolare nella componente Est-Ovest e in una limitata porzione dello spettro.
Ma non solo: nella Scuola Capranica, situata nei pressi di piazza Sagnotti, erano installati accelerometri di una rete chiamata “Osservatorio Sismico delle Strutture” (OSS). Nonostante parte della scuola fosse crollata in occasione del terremoto è stato possibile in seguito, da parte dell’ausiliario di Polizia Giudiziaria e del RACIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), recuperare le registrazioni e, fra queste, quella corrispondente a un sensore posizionato nello scantinato (AMTS).
Si noti che le registrazioni AMTS non sono disponibili al pubblico (il sito OSS “è in manutenzione”); ad esempio non sono nemmeno state considerate dall’indagine di microzonazione sismica di terzo livello realizzata dell’ambito delle indagini finalizzate alla ricostruzione. Gli spettri delle registrazioni di AMTS sono disponibili soltanto - per chi ne ha accesso - nei materiali processuali (non pubblici) e nelle Motivazioni, solo dopo la loro pubblicazione.
La complessa storia delle palazzine è stata oggetto di una parte importante del dibattimento. La discussione sulle deficienze dei progetti e delle realizzazioni delle costruzioni, anche in relazione alla normativa sismica del tempo, lascia intravedere il tentativo di parte della difesa di ammettere che sì, vi erano state delle disinvolte anomalie nelle procedure, ma che queste sarebbero state solo formali e che tutto sommato la normativa del tempo non era così stringente. Il giudice non ha accettato queste osservazioni.
La discussione si è poi spostata alla normativa vigente all’epoca della costruzione, confrontata con quella vigente al momento del terremoto (2016, NTC08). Un CT della difesa sostiene: “….gli edifici sono stati progettati nel rispetto di una normativa tecnica non più in linea e di molto con le attuali conoscenze in campo antisismico, per una domanda sismica minore dell'attuale….”
È a questo punto che – a sorpresa – si inserisce il documento del Presidente INGV. Il 3 settembre 2020 la difesa del Comune di Amatrice deposita una memoria e chiede – senza successo – che venga ascoltato l’autore del documento stesso.
I presunti “dati” dell’INGV.
Nel video citato più sopra l’avvocato del Comune di Amatrice sostiene che “un dato incontrovertibile, oggettivo, ricavato dall’INGV, ci dice che le accelerazioni al suolo erano quattro volte superiori a quelle consentite (sic!) dalla norma. Qualsiasi edificio sarebbe crollato in qualsiasi condizione si fosse trovato”.
Esattamente il contrario di quello che è successo a Piazza Sagnotti, verrebbe da dire…..
Il giudice non acconsente alla audizione. I motivi si intuiscono da alcune righe delle Motivazioni: “A parere del giudice (anche a proposito della richiesta del Comune di Amatrice di esaminare il Presidente dell'INGV) non residua quindi spazio per ulteriori pareri che, per quanto autorevoli, non potrebbero apportare certezze ulteriori e dirimenti….”.
In seguito, il giudice esamina il documento stesso e lo liquida così: “…nella memoria del Comune di Amatrice ex art. 121 c.p.p. - depositata il 3/9/20, ma non introducente elementi di novità assoluta, posto che si riferisce a studi dei primi del 2019, dunque conoscibili ai CCTT già per il confronto: ragione ulteriore per non ritenere necessario esaminare l'autore dello scritto, come richiesto dalla difesa in apertura di discussione, perché si nota che gli studi in essa citati menzionano sempre le peculiarità del Comune di. Amatrice, ma da nessuna parte indicano piazza Sagnotti come un sito anomalo”.
Ci si può chiedere come mai questo documento sia stato depositato praticamente “in articulo mortis”, quando cioè il processo era alle ultime battute. Un ulteriore segno di compilazione frettolosa si evince dal fatto che le figure di tale documento, riprodotte nelle Motivazioni, hanno tutte didascalia e legenda in inglese. Questo peraltro non fa che confermare che le stesse provengano da lavori scientifici pubblicati e quindi non da dati nuovi. La stessa affermazione che riguarda una accelerazione “quattro volte superiore alla norma” (nelle conclusioni della difesa era stato scritto due volte superiore alla norma, dice il giudice) può al massimo provenire dai dati pubblici di AMT, di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile.
A meno che l’affermazione non si riferisca ai dati di AMTS…. Di fatto sorprende che nel video già citato si veda l’avvocato sventolare il documento del presidente INGV, con tanto di logo dell’ente, alla pagina che riporta gli spettri di AMTS. Questi spettri – come ricordato più sopra – fino a quella data e comunque fino alla pubblicazione delle Motivazioni non erano pubblici, non sono dell’INGV ed erano noti solo all’interno del processo (!).
In definitiva, si ha l’impressione che il documento del presidente INGV non contenesse nulla che già non fosse disponibile nel dibattimento.
L’ipotesi di presunta eccezionalità è stata poi ribadita, nell’occasione del rilascio delle Motivazioni, in una dichiarazione dell’avvocato del Comune di Amatrice riportata dall’Ansa il 9 febbraio scorso: “anche attraverso la produzione del noto [sic!] elaborato a firma del prof. Carlo Doglioni, presidente dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) - ente terzo e imparziale, oltre che unico soggetto deputato a esprimersi sui fenomeni sismici - che, esaminando quanto avvenuto in quella piazza di Amatrice, ove sono crollate, tra le altre, le due palazzine ex IACP, aveva definito il sisma come eccezionale non solo per gli effetti cosiddetti 'near source' che hanno sensibilmente influenzato i valori di scuotimento al sito e per l'ulteriore amplificazione addebitabile al terrazzo ove poggiava Amatrice ma, anche, per l'accelerazione del suolo che era stata registrata con una componente orizzontale fino a quattro volte maggiore rispetto a quella prevista dalla norma”.
Quello che interessa sottolineare è che a oggi l’elaborato in questione è tutt’altro che “noto” al di fuori dell’ambito del processo, così come non sono note le richieste avanzate dalla difesa – ovvero da una delle parti in causa – al presidente dell’INGV per ottenerlo.
È un peccato perché da un lato il documento non può contenere espressioni così grossolane; dall’altro perché, essendo un documento scientifico di ente terzo e imparziale, unico soggetto deputato ecc., meriterebbe di essere portato a conoscenza della comunità scientifica, almeno per capire di quale dato incontrovertibile ricavato dall’INGV si stia parlando.
Va infine osservato che, secondo quanto riportato dalla stampa (ll Messagero di Rieti, 16 aprile 2021), nel corso del processo per il crollo dell’edificio in muratura di piazza Sagnotti che ha preso l’avvio di recente, lo stesso avvocato del Comune di Amatrice ha poi depositato un (nuovo?) elaborato a firma del presidente dell’INGV e ha presentato la richiesta di audizione dell’autore.
In questo caso il giudice ha acconsentito, mentre PM e difensori di parti civili hanno chiesto “chiarimenti circa il contenuto e la provenienza ufficiale del documento”. La prossima udienza di questo processo è prevista per i giorni 19 e 20 maggio p.v.
Vale la pena di ricordare che l’edifico di cui al processo era già stato danneggiato in occasione del terremoto di L’Aquila del 2009, il cui epicentro dista circa 40 km da Amatrice. Ne era seguita un’ordinanza di sgombero, apparentemente mai revocata. A questo proposito lo stesso avvocato del Comune di Amatrice avrebbe sostenuto (Il Messaggero di Rieti, 13 aprile 2021) che “quell’edificio sarebbe purtroppo crollato”: vis maior o difetti edilizi?
Riprendendo il paragone con il Covid19, verrebbe da pensare che gli edifici che crollano dovrebbero essere i più deboli; portatori di gravi patologie pregresse, si direbbe; e spesso lo sono.
Massimiliano Stucchi
Sismologo, già dirigente di ricerca e direttore della Sezione di Milano dell’INGV.
Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha portato alla redazione del modello di pericolosità sismica MPS04, adottato in seguito come riferimento per le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC08 e NTC18)