Ci sono vari processi di primo grado in corso a Rieti, in relazione ai crolli avvenuti in occasione del terremoto del 24 agosto 2016. Dopo la conclusione di quello per le palazzine ATER di Amatrice a febbraio scorso, pochi giorni fa è stata emessa la sentenza per il crollo della vela del campanile di Accumoli, quello che avrebbe provocato la morte di una famiglia di quattro persone che risiedeva nella sottostante abitazione di proprietà del Comune. A differenza dell’altro processo tutti gli imputati, compreso l’ex sindaco e l’ingegnere incaricato dalla Curia, sono stati assolti: per tutti i sette imputati il PM aveva chiesto sei anni di reclusione. Può essere interessante osservare che la Curia di Rieti, proprietaria della vela campanaria, non era compresa nei rinvii a giudizio.
Subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza, l’avvocato Cicchetti, difensore del Sindaco di Accumoli, ha commentato: “un tribunale di questa repubblica ha stabilito che responsabili della morte di questa povera famiglia non è stata la mano di un uomo quanto il sisma che ha interessato quei territori”.
In occasione della sentenza ATER, di segno opposto, lo stesso avvocato - invocando l’entità dello scuotimento, a suo parere non riconosciuta nel processo - aveva contestato la decisione del Giudice, che invece aveva ritenuto di punire le colpe dell’uomo.
Per comprendere bene le ragioni della decisione del Tribunale occorrerà attendere le Motivazioni della sentenza, che verranno pubblicate trascorsi i fatidici 90 giorni. Nel frattempo, si può solo attingere alle notizie di stampa, con le dovute consuete cautele. E quel poco che si conosce del dibattimento e della sentenza sollecita alcune riflessioni.
1. Nei processi penali, e in particolare in questi, gli aspetti “di colpa” sono strettamente connessi alle analisi e alle valutazioni tecnico-scientifiche. Da quest’ultimo versante, la maggior parte degli addetti non gioisce per eventuali condanne, che non restituiscono purtroppo le vite perdute. E questo sia che si tratti di persone coinvolte nei processi o di semplici ricercatori interessati ai problemi della riduzione del rischio. Questi ultimi, in particolare, sono piuttosto interessati alla comprensione delle cause e delle modalità dei crolli, soprattutto al fine di far sì che non si abbiano a ripetere. Tuttavia questo può non essere l’obiettivo principale del processo, ed è quindi possibile che la “verità tecnico-scientifica” non emerga pienamente dalle sentenze.
2. In entrambi i processi è stata discussa la presunta “eccezionalità” dello scuotimento sismico. I contendenti (CT di accusa e difesa) hanno prodotto definizioni e valutazioni discordanti di “eccezionalità”. Giova sottolineare che, mentre per Amatrice si dispone di un accelerogramma della scossa principale registrato in un punto non lontano dagli edifici crollati – e di una seconda registrazione molto vicina agli edifici stessi, anche se non disponibile al pubblico – per Accumoli l’unica registrazione disponibile è la stessa di Amatrice, distante una decina di km.
Si può anche sostenere – a spanne – che le accelerazioni registrate ad Accumoli avrebbero potuto essere addirittura più elevate, in quanto più vicine all’epicentro, ignorando gli effetti di direttività. L’unico fatto concreto è che ad Accumoli in occasione del 24 agosto 2016 i crolli sono stati limitati (l’intensità macrosismica è stata di due gradi MCS inferiore a quella di Amatrice).
3. Un consulente della difesa afferma (Il Messaggero di Rieti, 7 giugno) che “il crollo si verificò per uno scuotimento sismico localmente eccezionale” [come detto più sopra, registrato solo ad Amatrice] “che superava tutte le previsioni normative rispetto alle quali il campanile poteva opporre solo le sue doti originarie”. Occorrerà attendere le motivazioni per sperare che vi sia riportato quali fossero le doti originarie e di quali previsioni normative si parli: se, ad esempio, il consulente si riferisca a quelle in vigore oggi, come già sostenuto nel caso di Amatrice.
4. Le circostanze relative agli edificati sono molto diverse nei due procedimenti e richiedono approfondimenti per essere pienamente comprese. Tuttavia, non può non sorprendere che le parti non concordino nemmeno sul fatto che la vela campanaria fosse stata – o meno – danneggiata in occasione di terremoti precedenti e se fosse stata – o meno – sottoposta a interventi di consolidamento.
5. Può essere, come dovrebbe emergere dalla sentenza Accumoli, che – contrariamente a quanto aveva sostenuto il PM – non vi sia stata nessuna “imprudenza, imperizia, superficialità, negligenza, pigrizia, indolenza e incompetenza” da parte degli accusati e nessuna violazione delle norme.
Risulta tuttavia sorprendente leggere che “l’indice di adeguatezza fosse tranquillizzante [NdR: in che senso?] e tipico delle costruzioni risalenti agli inizi del ‘900”, come avrebbe sostenuto il già citato consulente della difesa che, secondo lo stesso articolo del Messaggero di Rieti, avrebbe avuto un ruolo decisivo nella prova di innocenza degli imputati.
A questo punto, esiti processuali, interesse tecnico scientifico e problematiche di riduzione del rischio forse divergono. Queste ultime sollecitano ulteriori riflessioni e interrogativi:
a) è possibile che nessuna norma, di qualsiasi tipo, imponga di fare in modo che una vela campanaria non debba cadere, per accidente o terremoto, sul tetto di una abitazione sottostante?
b) quanti campanili di Accumoli, o situazioni simili, ci sono in giro per l’Italia, che aspettano di opporre inutilmente le proprie modeste doti di resistenza ai prossimi scuotimenti sismici, che saranno sicuramente eccezionali se rapportati alla modestia della loro resistenza?
c) chi sarà chiamato a occuparsene, a seguito di danni minori o semplicemente di buon senso, si limiterà valutarne “l’indice di adeguatezza”, o magari a ripristinare le “doti originarie”, senza sentire il bisogno di valutarle numericamente e avvertire dei possibili pericoli?
In attesa delle Motivazioni, del processo di appello e della fine dell’iter giudiziario, ci si può chiedere quale sia la lezione di questo crollo e del relativo processo.
Intanto, sembrerebbe che in questo processo sia emerso un giudizio dello stesso scuotimento sismico e della sua presunta “eccezionalità” diverso dal processo ATER.
Come in altri processi anche in questo si sono redatte migliaia di pagine nelle quali i CT hanno prodotto analisi di grandissimo dettaglio, che in questo caso si aggiungono a quelle, meno approfondite e poco costose in verità, eseguite prima del crollo. Non solo ma, sempre secondo lo stesso articolo del Messaggero, “vi sono state quattro giornate di confronto, a volte anche aspro”.
Le carte di questi processi rappresentano una miniera di informazioni che riguardano comportamenti e provvedimenti che fanno parte della vita quotidiana. Potrebbero, anzi – secondo me – dovrebbero diventare casi di studio, insegnamento, approfondimento per studenti e, soprattutto, per chi si trova a operare nella realtà.
E per concludere, ancora qualche domanda: occorrono sempre dei morti per fare studi così approfonditi e costosi? Perché spesso riescono meglio le autopsie che non le opere di prevenzione?
Massimiliano Stucchi
Sismologo, già dirigente di ricerca e direttore della Sezione di Milano dell’INGV
Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha portato alla redazione del modello di pericolosità sismica MPS04, adottato in seguito come riferimento per le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC08 e NTC18)