Redazione
Importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in materia di assistenza ai congiunti portatori di handicap grave.
Il dipendente pubblico ha diritto ai permessi mensili retribuiti anche se il familiare disabile cui bisogna prestare assistenza non solo non è convivente, ma risiede in una città lontana da quella in cui opera l’impiegato dell’amministrazione.
E la situazione non cambia laddove il lavoratore afferisca a una categoria comunque legata ad una sede di servizio stabile come accade agli appartenenti alla forze di polizia. Lo precisa la sentenza 63/2011 del Tar Puglia, sezione terza. Il requisito per la concessione del beneficio è che il dipendente si occupi del congiunto disabile con «continuità».
Il che, tuttavia, non significa che l’assistenza debba essere per forza quotidiana.
È invece sufficiente che l’opera di supporto al familiare sia prestata dal pubblico impiegato in modo sistematico: non risulta dunque di ostacolo la distanza chilometrica, pure rilevante, tra la casa del portatore di handicap e la sede di servizio del lavoratore tenuto a prendersi cura del congiunto.