Redazione
Con una recente sentenza (sez. VI, 9 febbraio 2011, n.8, Pres. Maruotti, Est. Garofoli), il Consiglio di Stato, confermando quanto già statuito dal Tar e respingendo il gravame proposto dall'amministrazione, ha dato l'esatta interpretazione della questione portata al suo vaglio, che verteva sui criteri di computo della quota dei riservisti prevista, in favore degli orfani, dall'art. 18, secondo comma della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nella sostanza, si trattava di stabilire se detta quota dovesse rapportarsi all'organico di diritto dei docenti di scuola materna (tale era la fattispecie specifica, ma la previsione normativa riguarda tutti i datori di lavoro soggetti all'applicazione della disciplina in questione) ovvero prendendo a base di computo il contingente di posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato.
Secondo il supremo organo della giustizia amministrativa, la quota indicata dall'art. 18 in parola va calcolata sull'organico di diritto, non già sul contingente di posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, senza che possano trarsi argomenti di segno contrario dal precedente art. 7 della stessa legge, riguardante le sole modalità di assunzione, come tale non destinato a incidere sulla quota complessiva da riservare alle categorie protette