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Mercoledì, 03 Lug 2024

Redazione

Con una circolare datata 15 aprile 2011, ma diffusa ieri, il Ministero dell’economia ha inteso impartire “indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici delle amministrazioni pubbliche”, in conseguenza delle disposizioni contenute nell’art. 9 della legge n. 122 del 20 luglio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Dalla lettura del provvedimento, che Usi/RdB si riserva di approfondire con i propri legali e commentare con i lavoratori nel corso di assemblee, emergono a prima vista alcuni aspetti sconcertanti e ancor più penalizzanti per i lavoratori, che come noto devono sottostare, per ora e salvo ulteriori proroghe, al blocco dei contratti fino a tutto il 2013.

Innanzitutto, il provvedimento ministeriale ribadisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010.

Preliminarmente, dopo aver precisato che “non vanno considerati né in negativo né in positivo, ai fini della determinazione del tetto, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il ‘percepito’ del 2010”, il ministro chiarisce che “sono da considerare di competenza 2010 gli effetti economici delle progressioni all’interno delle aree derivanti da accordi sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31 dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010”.

Nel merito, la circolare sembra inasprire quanto previsto dalla citata legge n. 122, in primis relativamente al comma 2-bis dell’art. 9, che come noto statuisce che, dal 2011 al 2013, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al salario accessorio non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il ministro, infatti, si guarda bene dal considerare l’evento opposto e cioè un aumento di personale, che può anche seguire a una diminuzione nel corso del triennio.

Elementari principi di equità e di giustizia esigono che in tal caso l’importo debba essere incrementato, per evitare che i lavoratori, tutti, subiscano una ingiustificata riduzione di quella parte di salario, che la stessa circolare definisce “fisso e continuativo”.

Ma così non è, purtroppo.

Altrettanto penalizzante, e anche illegittimo, è l’indirizzo ministeriale in base al quale, in caso di progressioni economiche effettuate durante il triennio 2011-2013, fermo restando che le stesse comporterebbero soltanto effetti giuridici, differendo al 2014 quelli economici (senza alcun beneficio retroattivo), le amministrazioni “dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013”. In pratica, qualora le amministrazioni indicano progressioni economiche da qui al 2013, non solo i vincitori non vedrebbero un solo euro fino al 2014, ma l’ammontare complessivo del salario accessorio verrebbe ridotto di un importo pari a quello che nel frattempo viene “congelato”. Un danno doppio per i lavoratori.

Nessuna possibilità di essere esentati dal blocco sembrano avere, infine, i passaggi di fascia per ricercatori e tecnologi.

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