Redazione
A distanza di sette anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 213/2004, di recepimento delle direttive europee in materia di orario di lavoro, molti enti continuano a disattendere o a mal applicare alcune importanti novità introdotte dalla normativa.
E’ il caso della possibilità, a richiesta del lavoratore, di differire la fruizione di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. In pratica, 14 giorni di ferie maturate nel 2011, potrebbero essere fruiti entro il 30 giugno 2013.
Spesso tale diritto viene negato ai lavoratori, come nel caso del Cnr che continua a non dare applicazione alla disposizioni normativa, ritenendo “superiore” le previsioni contrattuali in materia, precedenti al 2004.
Per altri enti, invece, come ad esempio l’Istituto superiore di sanità, le due settimane devono essere fruite al massimo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.