Redazione
La Suprema Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, è tornata a occuparsi di una questione che tiene banco da diversi anni.
Si tratta dei dipendenti pubblici iscritti agli Albi degli Avvocati che, secondo l’interpretazione della legge 339/2003, non potrebbero esercitare la professione, anche se hanno optato presso l’ente di appartenenza per il part time al 50%.
La Cassazione, con ordinanza n. 24689/10, ha sospeso l'efficacia della decisione del Consiglio nazionale forense di cancellazione dall'albo di un avvocato che presta anche attività di pubblico dipendente a tempo parziale.
L'incompatibilità tra le due professioni è di dubbia costituzionalità e ora dovrà essere risolta dalla Consulta, che dovrà pronunciarsi sulla questione di legittimità sollevata dagli Ermellini di piazza Cavour.