di Biancamaria Gentili
Le prime avvisaglie le aveva segnalate Il Foglietto dello scorso 21 febbraio, con l’articolo dal titolo “In pensione di vecchiaia a 65 oppure a 66 anni?”, che preannunciava l’arrivo della solita circolare della Funzione Pubblica.
Puntuale è arrivata (n. 2/2012), e sembra confermare il precedente orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito al limite di età per essere collocati d'ufficio in pensione di vecchiaia (e non anticipata). Anche per la Funzione Pubblica, infatti, coloro che non hanno maturato il diritto a pensione anticipata al 31 dicembre 2011, saranno collocati in pensione di vecchiaia a 66 anni.
Per chi ha maturato il diritto alla fine dello scorso anno, la quiescenza per vecchiaia verrà disposta con le vecchie regole.
Pertanto, questi ultimi non sono destinatari, neppure su loro richiesta, delle nuove norme che fissano dal 1° gennaio 2012 diversi requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva.
La circolare della Funzione Pubblica ha anche chiarito la querelle sulla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni, che nel pubblico impiego potrà essere concessa solo se finalizzata alla maturazione del diritto a pensione.
Gli enti, poi, potranno far ricorso alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro allorquando il lavoratore avrà raggiunto i 62 anni di età e i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, che nel 2013 saranno di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.
Infine, il personale in esonero dal servizio, che la legge 214/2011 ha cancellato a decorrere dal 4 dicembre 2012, potrà accedere alla pensione con le regole precedenti alla riforma, a condizione che le risorse stanziate dal parlamento risultino sufficienti. In caso contrario, saranno destinatari delle nuove norme e, per la pensione, dovranno attendere la maturazione dei nuovi requisiti di accesso.