Redazione
Con sentenza n. 5959, depositata il 16 aprile 2012, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro (Pres. Miani Canevari, Rel.Tria) ha stabilito la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro a un altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (articolo 2112 del cod. civ.).
Tutto ciò, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni pubbliche diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (articolo 1406 cod. civ.), con la consequenziale applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria.
Per la Suprema Corte, non si giustificano diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza.
Tale regola comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria.