di Antonio Del Gatto
I genitori-lavoratori che usufruiscono del congedo parentale frazionato, rientrando a lavoro solo il venerdì hanno diritto al calcolo del periodo di maternità al netto di sabato e domenica.
A stabilirlo è stata la Corte di cassazione con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 (Pres. Lamorgese, Rel. Di Cerbo).
Per i giudici di piazza Cavour, infatti, il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire la propria presenza al soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.
Poiché - precisa la Corte - ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 - esso si configura come un diritto di astenersi da una prestazione lavorativa, che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che lo stesso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l'ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale).
Del resto, conclude la Suprema Corte, il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso, liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro.