di Antonio Del Gatto
L'Inps, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
Il comma 5 del predetto articolo 18 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell'aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto, iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
La riduzione di cui trattasi opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto quando quest’ultimo aveva una età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i co
La norma prevede, inoltre, che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.