Redazione
L’anticipazione del Foglietto della scorsa settimana, in materia di interruzione tra due contratti a tempo determinato, ha trovato conferma.
Il ministero del Lavoro, infatti, il 7 novembre ha emanato la circolare n. 27, definitivamente chiarendo che il testo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs n. 368/2001, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. A, decreto n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, deve essere interpretato nel senso che l’intervallo temporale tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore, non inferiore a 60 giorni oppure a 90, può essere ridotto, a seguito di accordi di livello interconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato - senza alcun intervento da parte del ministero.
Il chiarimento, però, non appare sufficiente a scongiurare l’interruzione lunga per i contratti in scadenza per la fine dell’anno, che sarebbero circa 400 mila, di cui il 40% nella pubblica amministrazione.
Infatti, i contratti collettivi vigenti nei comparti pubblici (e anche privati) non prevedono tra le materie oggetto di contrattazione integrativa la fissazione dell’intervallo temporale tra due contratti a termine.
Forse è il caso che il dicastero affidato al ministro Elsa Fornero emani una ulteriore circolare.