di Gaspare Pepe
Con un parere del 1° marzo, reso pubblico nei giorni scorsi, la Funzione Pubblica ha cercato di fare chiarezza in merito alla portata dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l’istituto della mobilità del pubblico dipendente all’interno della pubblica amministrazione.
Dopo aver ribadito che la disposizione normativa non accorda alcun diritto al lavoratore bensì offre soltanto la possibilità di trasferirsi presso altro ente, i tecnici della Presidenza del consiglio hanno precisato, ove ve ne fosse bisogno, che l’istruttoria, che inizia con l’istanza presentata dall’interessato, per potersi concludere con un provvedimento favorevole, da adottarsi da parte dell’amministrazione di appartenenza, deve raccogliere l’assenso imprescindibile sia “dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio di appartenenza cui il personale da trasferire è da assegnare” che “dei dirigenti del servizio e dell’ufficio cui lo stesso personale sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto scoperto o da ricoprire”.
Nel caso per il quale il suddetto parere era stato richiesto, è stata esclusa, dunque, la possibilità che per il trasferimento in mobilità fosse sufficiente il solo assenso del dirigente della struttura presso la quale il dipendente sarebbe stato assegnato.