Redazione
Con sentenza n. 4033/13 , la sezione prima-quater del Tar del Lazio, in tema di permessi retribuiti previsti dalla legge 104 del 1992, siccome modificata dalla legge 53 del 2000, ha stabilito che non può essere negato il trasferimento al dipendente pubblico che dice di voler curare la nonna ormai non più autosufficiente.
Al contempo, però, i giudici amministrativi hanno sottolineato che spetta al datore di lavoro accertare il requisito della «esclusività» della relazione assistenziale tra il lavoratore e il parente da assistere.
Pertanto, ciò che conta nella facoltà offerta dalla normativa al familiare del portatore di handicap è la relazione assistenziale che si instaura fra il lavoratore e il suo parente diversamente abile.
Dopo le modifiche apportate alla “104” dalla legge 53/2000, è necessario che risulti del tutto esclusivo il legame, fatto di affetto ma soprattutto di cure, fra il lavoratore e il familiare malato.
Affinché possa essere riconosciuto il beneficio, dunque, è necessario che nessun altro possa occuparsi della persona diversamente abile.