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Giovedì, 04 Lug 2024

di Antonio Del Gatto

Quella dei segni di riconoscimento sugli elaborati nei concorsi pubblici, considerata la mole di controversie che ne deriva e le correlative pronunce della giurisprudenza amministrativa in cui sfocia, è una tematica che si avvia ormai a diventare, per Il Foglietto, quasi una rubrica settimanale.

E’ noto che durante le fasi concorsuali deve, dunque, essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità, che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della "par condicio" tra i partecipanti.

È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità.

Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.

Nell’escludere, con orientamento consolidato, che le commissioni debbano ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per escludere un candidato dal concorso, perché così si rischierebbe di non poter più svolgere esami con prove scritte, i giudici amministrativi hanno precisato che la regola dell’anonimato va intesa nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia "in astratto" ed "oggettivamente" suscettibile di riconoscibilità.

Partendo da tale assunto, si è affermato, di volta in volta, che non costituisce violazione della regola dell’anonimato: l’uso negli elaborati dello stampatello maiuscolo, in quanto, ancorché non abituale,  è comunque una modalità di uso, cui i candidati ricorrono quando temono che la loro grafia possa non essere ben compresa; la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata, ritenuta, anche questa, modalità del tutto consueta e assai frequente, come pure la scelta, da parte del candidato, di lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, iniziando la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata; l’apposizione nell’elaborato, nella parte alta della pagina, di segni consistenti in numeri o in una sorta di “chiocciola, stante che, anche in tali casi, non si tratterebbe di chiari segni di riconoscimento.

Ora è la volta di un candidato, risultato vincitore di un concorso pubblico per architetto in un ente locale che, dopo aver realizzato un progetto – costituente prova di esame – ha pensato bene di firmarlo utilizzando il nome del famoso Paolo Portoghesi.

Anche qui, la giustizia amministrativa (Cons. St. sent. n. 202/2014), chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso di un altro candidato, non vincitore, che aveva ritenuto segno di riconoscibilità l’utilizzo del nome del celebre architetto in calce alla prova d’esame, ha definitivamente concluso nel senso che non è stata violata la regola dell’anonimato, dovendosi escludere l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato e ciò in quanto “il nome di fantasia utilizzato, una sola volta, richiama quello di un celebre collega architetto, nell’ambito di una simulazione pratica di un atto tipico di quella professione”.

Rimane davvero imperscrutabile la valenza giuridica del rilievo secondo cui il nome di fantasia (che poi corrisponde a un essere umano in carne ed ossa) sarebbe stato utilizzato una tantum.

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