La Cassazione – Sezione Lavoro – con sentenza n. 6953 del 25 marzo 2014 (Pres. Vidiri, Rel. Amoroso, ha stabilito, in materia di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, che l'art. 6 della legge n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento, enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente.
Non è sostenibile, secondo i magistrati della Cassazione, l'interpretazione secondo cui la liquidazione finale dell'indennità di anzianità, trattamento di fine rapporto, indennità di buonuscita dovrebbe essere calcolata, separatamente, con i criteri vigenti presso l'ente di provenienza per l'anzianità maturata fino al momento del trasferimento e con quelli propri dell'ente di destinazione, per il periodo successivo.