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Giovedì, 04 Lug 2024

Alla vigilia della presentazione da parte del governo del disegno di legge di stabilità, quella che fino a qualche anno fa si chiamava finanziaria, che senza ombra di dubbio conterrà tagli dolorosi in settori vitali per il paese, la VII Commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato, all’esito di una indagine conoscitiva iniziata a febbraio scorso, ha approvato, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento dello stesso Senato, una relazione, in materia di enti pubblici di ricerca.

Nel corso dei lavori, la Commissione ha effettuato numerose audizioni, 32 in tutto, coinvolgendo gli enti di ricerca vigilati dal Miur, quelli vigilati da altri Ministeri, sindacati ed associazioni di categoria, reti e libere associazioni di personale (tra cui anche quelle dei lavoratori precari) e organizzazioni internazionali. Sono altresì intervenuti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e Confindustria.

Si tratta di uno sforzo apprezzabile che, però, ha prodotto un risultato per certi versi tutt'altro che convincente (di cui ci occuperemo in un prossimo numero) e che, comunque, con la grave congiuntura che sta attraversando il paese, difficilmente riuscirà a produrre qualche effetto concreto.

Di seguito riportiamo il testo completo della risoluzione approvata dalla predetta Commissione il 7 ottobre scorso.

“La Commissione impegna il Governo ad intraprendere tutte quelle iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l’obiettivo di passare dall’attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni, corrispondente alla media OCSE riferito al 2010), definendo allo stesso tempo, nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali;

2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;

3. a rifinanziare, nell’ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori, facendo in modo da assicurare l'accesso a questi fondi su base competitiva indipendentemente dall’ente o università di appartenenza, rimuovendo dunque il divieto per i ricercatori e tecnologi EPR di partecipare alle selezioni come responsabili di progetto;

4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca,siano essi vigilati dal MIUR e non, riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti "progetti premiali", ed esclusi i progetti internazionali) all’interno delle assegnazioni ordinarie, con l’obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2 per cento della quota parte del fondo loro assegnato, con valutazione esclusivamente ex post da parte dell'ANR. Il riparto del fondo dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive e dell'inflazione non sia inferiore a quella precedente;

5.a dedicare alla premialità, per le prossime annualità, una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli enti su base triennale e allineata al riparto del fondo di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell’ente stesso fatta dall’ANVUR, dei progetti PRIN interni di cui al punto 4, delle attività dei neo assunti;

6. all’abolizione di ogni limite sul turnover già dal 2015, all’abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo "a budget", introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate su criteri di qualità scientifica e di impatto, nonché sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di budget e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;

7. a sviluppare una cornice comune per i ricercatori ed i tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l’effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e con le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l’ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta al fine di  garantire altresì il recepimento della Carta europea dei ricercatori ed il documento European Framework for Research Careers, ed in particolare la libertà di ricerca, l’autonomia professionale, la titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l’aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riduca anche gli attuali livelli di precariato;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da prevederne solo un’unica tipologia: un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (tenure track); a valutare l’opportunità di prevedere anche, in aggiunta al precedente, un forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con l'incarico e durata legati ad un progetto di ricerca specifico, insieme a flessibilità nella determinazione della retribuzione; a favorire, anche con provvedimenti di carattere fiscale, l'assunzione di giovani ricercatori da parte degli EPR e la riduzione del divario dei salari con i Paesi europei, in modo tale da creare le condizioni sia per ridurre il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli" sia per rendere competitivo il lavoro in Italia da parte di meritevoli ricercatori stranieri, scongiurando così l'inevitabile esodo che si verificherebbe, stante la situazione attuale, qualora fosse implementato lo Spazio europeo della ricerca (obiettivo ERA Vision 2020).

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una governance del Sistema nazionale della ricerca che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla mission dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici enti. Tale governance unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

a.  la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti, tramite la costituzione di una cabina di regia interministeriale che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o curiosity-driven)il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in R&S è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da norma primaria.

La cabina di regia, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l’attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);

b.  la gestione degli strumenti di finanziamento, tramite l’Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con referee esterni e study sessions, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'European Research Council (ERC). L’ANR dovrebbe non solo essere dotata dell’intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l’ANR di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, in mancanza dei quali i benefici della costituzione di un organismo intermedio rischiano di essere annullati;

c.   i soggetti attuatori delle politiche di ricerca, cioè il sistema unitario degli EPR, delle università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi tematici.

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della pubblica Amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli ex ante ed il rafforzamento di quelli ex post, l’imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a budget e l’adozione di best practices internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell’ANVUR con specifico riguardo alla "missione" di ciascun EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell’attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata da questa risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello status giuridico dei ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di governance unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più ampia partecipazione dei ricercatori e tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi enti;

14.  a recepire le proposte della Carta europea dei ricercatori e del documento della Commissione europea European Framework for Research Careers.

La Commissione impegna altresì il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

a.   risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che vede il personale di questi enti diviso fra ricercatori provenienti da ex Osservatori aventi lo status giuridico dei ricercatori e professori universitari, e ricercatori provenienti da ex Istituti CNR confluiti o preesistenti nell'ente con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell’anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente status giuridico universitario di optare per il nuovo status giuridico previsto da questa risoluzione o per il regime contrattualizzato;

b.  promuovere una ricognizione di eventuali ulteriori criticità presso gli EPR soggetti ad accorpamenti negli ultimi anni, al fine di effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per risolverle;

c.   nelle more della riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato negli EPR di cui al punto 9, a valutare l’opportunità di affrontare il problema dei titolari di assegni di ricerca prossimamente in scadenza non rinnovabile, considerata l’emergenza occupazionale in cui si troveranno questi lavoratori;

d.  porre fine al commissariamento dell’ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di governance e consultivi dell’ente”.

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