Il contratto a termine del docente lettore madrelingua non può essere convertito in contratto a tempo indeterminato. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con sentenza n. 31831/14 (Pres. Vidiri, Est. Patti), depositata il 15 ottobre scorso.
L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e d'idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato – scrive la Cassazione - pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'articolo 4 del D.l. 120/1995, convertito, con modificazioni, in legge n. 236/1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'articolo 2 L. n. 230/1962 e poi dell'articolo 5 D.lgs. n. 368/2001.
Ciò è escluso – conclude la Suprema Corte - dalla disciplina dell'articolo 4 citato, che prevede i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti: ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97, secondo comma Cost.), che rendono palese la non omogeneità dei rapporti di lavoro in esame con la disciplina del lavoro privato.