Il Consiglio di Stato, con sentenza 21 novembre 2014 n. 5767 (Pres. ff. Caringella, Est. Durante), si è pronunciato sull’ammissibilità o meno della partecipazione di una Università degli Studi ad una gara di appalto.
Per i giudici di Palazzo Spada, che hanno travolto la sentenza del Tar n. 94/2012, deve ammettersi che una Università degli Studi possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o ad essi equiparati ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006) non solo in via diretta, ma anche a mezzo di apposita società, quando l’attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o dell’insegnamento o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, con esclusione dell’attività lucrativa fine a se stessa.
Deve pertanto ritenersi legittima la partecipazione di una Università (si trattava dell’Università del Molise) ad una gara di appalto (nella specie “per l’affidamento dei servizi per la redazione di piani di gestione dei siti compresi nella rete Natura 2000 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2007 – 2013”).