Con sentenza n. 3929 del 10 marzo 2015, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito a un ricorso con il quale un dipendente pubblico aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza con la quale il datore di lavoro gli aveva chiesto il rimborso di emolumenti liquidatigli ma non dovuti.
I giudici amministrativi hanno accolto solo uno dei motivi del ricorso.
Il collegio giudicante innanzitutto ha precisato che nel caso di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente, la doverosità del recupero da parte dell’Amministrazione esclude che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri di per sé causa di illegittimità della ripetizione, sia ex art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241 perché, trattandosi di atto completamente vincolato e non autoritativo, il suo contenuto non sarebbe stato diverso, sia in quanto l’eventuale mancanza del preavviso non influisce sulla debenza delle somme né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco e paritetico dare/avere, può sempre far valere le sue eccezioni nell’ordinario termine di prescrizione.
Leggesi, poi, nella sentenza in rassegna che è legittimo il recupero di indebito disposto non tenendo conto della buona fede del percipiente, trattandosi di atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata. Devesi, infatti, ritenere che l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non possa prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto.
Sul terzo e ultimo motivo di doglianza, il Tar ha dato ragione al ricorrente, giudicando illegittimo il recupero di somme indebitamente erogate al lordo, invece che al netto, delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
Per i giudici amministrativi, infatti, la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente stesso, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, atteso che esse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del medesimo dipendente.