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Domenica, 29 Mar 2026

di Biancamaria Gentili

L’annosa e irrisolta questione del riconoscimento, al momento del passaggio nei ruoli degli enti pubblici, delle anzianità maturate con contratti a tempo determinato ha registrato, di recente, una novità che  sembra riaccendere le speranze di migliaia di lavoratori ex precari. Daniela Paliaga, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4148/09, ha accolto il ricorso di una lavoratrice che,  assunta a tempo indeterminato in un ente di ricerca a seguito di concorso pubblico, si era vista azzerare tutta l’anzianità di servizio accumulata con i contratti a termine in precedenza avuti con il medesimo ente.

L’amministrazione, che per alcuni mesi aveva riconosciuto le anzianità pregresse alla dipendente, anche perché l’aveva espressamente previsto nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, si è difesa in giudizio sostenendo che l’inopinata marcia indietro era stata determinata dalla circolare n. 5/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, in materia di stabilizzazioni, specificava che “la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata alla stabilizzazione...l’assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale...ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto, con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio”. Per il Giudice, tutte le disposizioni legislative  e regolamentari che negano il riconoscimento delle anzianità maturate con i contratti a termine violano la direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze, da ultimo quella emessa il 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05 (Del Cerro Alonso). La decisione del Tribunale di Torino ora, con ogni probabilità, passerà al vaglio della Corte d’Appello e, a seguire, della Cassazione. Si tratta di un contenzioso “pilota” che i tanti lavoratori interessati faranno bene a tenere d’occhio, senza dimenticare, nel frattempo, di mettere in atto idonee iniziative per evitare che alle loro future istanze possa essere eccepita l’intervenuta prescrizione che, come noto, si materializza dopo 5 anni di inerzia.

 

Da Il Foglietto di Usi/RdB n. 43 del  9 dicembre 2009

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