Con la circolare n. 4, datata 10 novembre 2015, il ministro della Funzione pubblica ha, di fatto, allentato le disposizioni contenute nell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015, che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti inseriti nel conto economico consolidato di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.
Pur mantenendo la possibilità di conferire incarichi gratuiti, la circolare interpretativa cancella il limite di durata annuale e il divieto di proroga o di rinnovo.
Per gli incarichi affidati prima della data del 28 agosto 2015, di entrata in vigore della legge 124/2015, la circolare precisa che gli stessi avranno la naturale scadenza prevista in origine ma le amministrazioni potranno, anche prima, revocarli e conferirli nuovamente per una durata superiore.
Quanto agli incarichi dirigenziali, la circolare ribadisce che non possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni di età. E’ fatta salva, però, la possibilità di affidarli a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non li abbiano ancora raggiunto tale età.