Il Consiglio dei ministri conclusosi nella notte ha riservato qualche sorpresa, peraltro attesa, ai cosiddetti furbetti del cartellino che, dopo aver timbrato, lasciano il posto di lavoro.
E’ stato approvato, infatti, un decreto legislativo che introduce la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio”, qualora con modalità illecite, poste in essere anche da terzi, il dipendente venga fatto risultare in servizio.
Accertata tale condotta fraudolenta, in flagranza o tramite strumenti di sorveglianza e registrazione di accessi e presenze, scatterà entro 48 ore la sospensione cautelare senza stipendio e l’immediato avvio del procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni.
La “falsa attestazione” potrà avere riflessi in sede penale ed anche davanti alla Corte dei conti, ai fini di una eventuale condanna al risarcimento da parte del lavoratore infedele del danno d’immagine arrecato all’ente datore di lavoro, il cui importo minimo sarà pari a sei mensilità di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia.
Le nuove norme, appena varate dal governo, coinvolgono anche il dirigente responsabile dell’ufficio dell’assenteista che, in caso di mancata sospensione cautelare o di mancata attivazione del procedimento disciplinare presso l’apposito Ufficio esistente nell’ente, può essere anch’egli oggetto di licenziamento, dal momento che il suo comportamento rappresenterà omissione di atti di ufficio, sanzionabile ex art. 328 del codice penale.