La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24353/2016, è tornata ad occuparsi dell’annosa vicenda che vede protagonisti tanti ormai ex giovani medici che, prima del 1991, non percepirono alcuna remunerazione per lo svolgimento dei corsi di formazione, e ciò a causa dell’inadempimento legislativo dell’Italia rispetto alle direttive Cee 75/363 e 82/76.
Costretti ad avviare azioni risarcitorie nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Miur, alcuni continuano a fare i conti con i conflitti di competenza tra tribunali.
Con l’ordinanza in rassegna, la questione sembra definitivamente risolta, atteso che per il collegio giudicante (la VI Sezione della Suprema Corte) il principio di diritto che si deve affermare è il seguente: «In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l'obbligazione in relazione alla quale dev'essere determinato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., tanto quanto all'individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione quanto all'individuazione del forum destinatae solutionis (Tribunale del luogo nel quale deve essere assolta l’obbligazione, ndr), non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria. Ne consegue che l'uno e l'altro foro si situano in Roma, dove sorse l'obbligazione statuale in quanto da adempiere con l'attività legislativa attuativa e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività».