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Mercoledì, 25 Feb 2026

Nei giorni scorsi, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare n.18 ha comunicato di aver inserito i tirocini, in particolare quelli extracurriculari, tra gli ambiti principali di intervento della propria attività ispettiva per l’anno in corso.

In sostanza, l’Inl - sulla base delle linee guida approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - intende rafforzare il proprio compito di vigilanza al fine di punire il “ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale”.

Tali linee guida tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.

Come detto, il monitraggio oggetto della circolare n. 18 sarà rivolto ai tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre esclude i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall’accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Compito degli ispettori sarà quello di valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

La richiamata circolare, oltre ad elencare tutte le possibili violazioni da parte dei soggetti promotori, contiene anche le sanzioni da applicare nei confronti degli stessi.

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