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Mercoledì, 03 Lug 2024

di Adriana Spera

Il decreto legislativo n. 150 del 2009 sembra aver scompaginato le legittime aspettative di tanti lavoratori degli enti di ricerca

che, forti delle disposizioni contenute nei contratti nazionali, in particolare nell’ultimo relativo al quadriennio 2006-2009, aspiravano a partecipare a selezioni interne per ll passaggio dal livello rivestito a quello superiore ma del medesimo profilo (come nel caso di tecnologi e ricercatori) oppure al livello superiore ma di profilo diverso (come previsto dagli articoli 3 e 23 dell’ultimo ccnl).

L’articolo 3, infatti, consentirebbe una tantum l’espletamento di procedure selettive interne per consentire la progressione di livello e di profilo superiore a tecnici e amministrativi nei limiti del 50% dei posti disponibili in organico.

L’articolo 23, invece, sempre una tantum permetterebbe l’accesso al profilo di ricercatore o di tecnologo al personale tecnico e/o amministrativo “appartenente al profilo immediatamente inferiore in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’acesso dall’esterno...”.

L’applicazione di tali norme, dal contenuto inequivocabile, sembrano ora messe in forte dubbio dal d.lgs. 150 (meglio noto come decreto Brunetta), pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2009 e entrato in vigore il 15 novembre successivo.

L’articolo 24 del detto decreto, stabilisce che, in materia di progressione di carriera, “le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

Appare logico ipotizzare che per progressione di carriera debba intendersi il passaggio di area e non, almeno per tecnici e amministrativi, la progressione di livello all’interno dello stesso profilo.

Ne consegue che, mentre i concorsi ex articolo 53 e 54 (sempre per tecnici e amministrativi) non corrono alcun rischio, seriamente in pericolo sono invece quelli una tantum ex articoli 3 e 23.

Parimenti a rischio sono le progressioni interne per ricercatori e tecnologi (ex articoli 64 e 15), che pur essendo semplici progressioni di livello all’interno dello stesso profilo, ad avviso delle Sezioni Unite della Cassazione rappresentano invece un passaggio di area.

Una situazione davvero complessa che, è auspicabile, la Funzione Pubblica chiarisca al più presto, per evitare danni irreversibili a tanti lavoratori.

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