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Mercoledì, 26 Ago 2026

di Biancamaria Gentili

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 9 marzo scorso (n. 5718, Pres. Sciarelli, Rel. Morcavallo) è intervenuta sull'assenza del lavoratore alla visita medica di controllo durante le fasce obbligatorie.

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia - ha affermato la Corte - ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità; in particolare, l'assenza alla visita di controllo, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito.

Nella specie - ha osservato la Corte - la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.).

Quanto alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l'orario di reperibilità - ha rilevato la Corte - si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il medesimo si era recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l'orario delle visite dei familiari.

Per la Corte, sono da disattendere le tesi difensive dell'Inps che aveva sostenuto la "non cogenza" della presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima, di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all'esigenza di sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, addotta dal lavoratore e correttamente rilevata nella sentenza impugnata.

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