Redazione
È valido il licenziamento del lavoratore con l’artrosi colto a guidare una moto di grossa cilindrata e a svolgere un’ulteriore attività lavorativa durante il periodo di malattia.
A stabilirlo è stata la Corte di cassazione con la sentenza 1570 del 23 gennaio 2013, che ha ribaltato la decisione della Corte di appello di Napoli, che aveva disposto la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, con condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni “medio tempore” maturate.
Il ricorrente, che svolgeva attività di aiuto medico in una clinica, durante l’assenza dal lavoro per coxoartrosi, era stato trovato a guidare una moto di grossa cilindrata, prendere bagni di mare e prestare attività di direttore sanitario presso altro presidio.
I giudici di piazza Cavour hanno confermato la validità del licenziamento, sottolineando che l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia «è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono di per sé indici di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre che dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa».