di Rocco Tritto
Le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicandone il nome e il cognome. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.
Il Garante della Privacy, il 1° marzo scorso, ha ordinato a un’amministrazione pubblica di interrompere la trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate dai dipendenti della medesima amministrazione.
L’intervento del Garante si è reso necessario a seguito di un ricorso presentato da un lavoratore, non iscritto ad alcun sindacato, che aveva lamentato la comunicazione in forma nominativa alle organizzazioni sindacali delle prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le relative competenze. Ritenendo violate le norme sulla privacy, aveva chiesto che l’amministrazione cessasse tale trattamento illecito dei dati.
Non avendo ottenuto riscontro, si era è rivolto dunque al Garante, chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi ai sindacati né affissi e, quindi, diffusi in locali comuni.
L'istruttoria condotta dal Garante ha messo in luce come nel caso in questione non esistano né disposizioni normative né disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario svolte dai dipendenti dell'amministrazione interessata.
Nella sua decisione l'Autorità ha richiamato inoltre quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007, sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che “l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili".
Nell'accogliere dunque il ricorso dell'interessato e ritenendo pertanto illecito il trattamento effettuato dall'amministrazione, l'Autorità ha disposto il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati del dipendente addebitando le spese del ricorso all’amministrazione datrice di lavoro.
La decisione del Garante suscita forti perplessità, in quanto sembra urtare contro principi di trasparenza ormai radicati, che dovrebbero consentire anche alle organizzazioni sindacali di svolgere un ruolo di controllo sulla corretta applicazione di norme contrattuali che, come noto, pongono precisi limiti, non solo quantitativi, alle prestazioni di lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti.