di Rocco Tritto
Il concetto di mobbing a carico dei lavoratori diventa sempre più evanescente e perciò indimostrabile.
E’ l’impressione che si ricava dall’ultima pronuncia giurisdizionale sulla materia, adottata dal Consiglio di Stato (sent. n. 1609 del 19 marzo 2013).
Per i giudici di Palazzo Spada, infatti, il danno da mobbing è una fattispecie che va fatta risalire, quanto alla natura giuridica, alla responsabilità datoriale, di tipo contrattuale, prevista dall’art. 2087 del codice civile che pone a carico del datore di lavoro l’onere di adottare nell’esercizio di impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Il concetto di mobbing - precisa il Consiglio di Stato - sia in punto di fatto che in punto di diritto, è alquanto indeterminato, ancorché, quanto ad una ragionevole sua definizione, possa considerarsi tale quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio. Attesa la indeterminatezza della nozione, la giurisprudenza si è preoccupata di indicare una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti il fenomeno del mobbing dai quali far emergere la concreta sussistenza di una condotta offensiva nei sensi sopra esposti, come tradottasi con atti e comportamenti negativamente incidenti sulla reputazione del lavoratore, sui rapporti umani con l’ambiente di lavoro e sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.
Per aversi mobbing - scrivono i giudici amministrativi - l’azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente, realizzata con una serie prolungata di atti e avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi. Di contro, non si ravvisano gli estremi del mobbing nell’accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria, essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche che pure sono frequenti nel mondo del lavoro.
Non può configurarsi la sussistenza di una condotta di mobbing suscettibile di una pretesa risarcitoria – concludono i magistrati - nel caso in cui il dipendente pubblico sia stato solo destinatario di una serie di provvedimenti che ha inciso negativamente sulle sue posizioni giuridiche soggettive e alcuni dei quali sono stati censurati come illegittimi in s.g. In particolare, i provvedimenti recanti sanzioni disciplinari e l’attribuzione di una valutazione in sede di rapporto informativo ingiustificatamente peggiorativa, non possono rilevare di per sè alcun indizio sintomatico del mobbing e cioè l’esistenza di un atteggiamento sistematicamente persecutorio o vessatorio, a nulla rilevando che l’interessato abbia avuto una specifica "percezione" che tali vicende manifestino l’intento dell’Amministrazione di emarginarlo ed essendo gli episodi sottesi ai provvedimenti adottati a suo carico unicamente riconducibili al clima di conflittualità esistente tra il personale.