Redazione
Con sentenza n. 16095 del 26 giugno 2013, la Corte di cassazione – Sezione lavoro (Pres. Roselli, Est. Maisano) ha stabilito che, in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore.
Pertanto, è del tutto sproporzionata la sanzione espulsiva inflitta al dipendente per abbandono del posto di lavoro laddove lasci la sede di servizio mezz’ora prima della fine dell’orario, ma comunque assicurandosi che sia presente il collega che dovrà subentrargli nel turno successivo, dovendosi ritenere l’illecito addebitato all’incolpato suscettibile di essere punito da una mera sanzione conservativa.