Redazione
E’ Illegittimo il licenziamento del dipendente con uno strappo muscolare sorpreso durante la malattia a svolgere qualche lavoretto richiedente piccoli sforzi fisici.
Il recesso del datore non può essere legittimamente adottato nel caso la seconda attività sia compatibile con la patologia certificata.
A stabilirlo è stato il tribunale di Bologna, con la sentenza 127/2013, con la quale ha dichiarato annullato il licenziamento di un portalettere sorpreso, durante il periodo di malattia, a fare l’istruttore di judo ai bambini: lo strappo muscolare era stato riportato dopo una caduta dal motorino durante il servizio.
Ad avviso della difesa, la cui tesi è stata condivisa dai giudici, l’attività presso la palestra richiedeva piccolissimi sforzi muscolari ed era quindi compatibile con la malattia, che aveva tenuto il dipendente lontano dal lavoro.